Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9277 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9277 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUGARESI PATRIZIA N. IL 03/09/1961
avverso la sentenza n. 7260/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
de1,n/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 15/12/2015
R.G. 4466/2015
Motivi della decisione
Lugaresi Patrizia
ricorre avverso la sentenza
n.2059/2014 del
17.06.2014 della Corte d’Appello di Bolo gna che la ha condannata per
appropriazione indebita ed altro ed altro, lamentando vizio di motivazione in
ordine alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi: innanzitutto il
avrebbe dovuto fare a norma dell’art.58 l cod.proc.pen.,i1 contenuto di critica
specifica al provvedimento impu gnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati
fattuali ,trascurati nell’atto di impu gnazione, si palesano peraltro immuni da vizi
logici o giuridici. Inoltre la graduazione della pena, anche in relazione a gli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze a ggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati ne gli artt. 132 e 133 cod.
pen. ; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della con gruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ra gionamento illo gico (Sez. 5, n. 5582 del
ricorrente si è limitato ad enunciare il vizio ,senza specificare, come invece
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferraio, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie ,c–110 OM tékji-Le ( S,Z•te(14- t LL.P.4‘ ‘ Ltt
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Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
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inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pag amento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima e quo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa gamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della hssa lle mende.
Roma, \15 di
e 2015