Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9276 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9276 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIA° BASSIROU N. IL 10/03/1962
avverso la sentenza n. 3163/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 15/12/2015
R.G. 4465/2015
Motivi della decisione
Diao Bassirou ricorre avverso la sentenza n.3163/2011 del 30.09.2014
della Corte d’Appello di Bologna che lo ha condannato per ricettazione e
commercio di prodotti con marchi falsi, lamentando vizio di motivazione in
ordine all’ affermazione di responsabilità, mancando una perizia tecnica.sulla
contraffazione delle merci.
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata in relazione all’ emergere ,dalle fotografie agli atti, la
somiglianza dei loghi e dei segni distintivi a quelli originali e dell’essere pertanto
inutile un accertamento tecnico in merito: Infatti, nel momento del controllo di
legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale
ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv
215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv
196955). Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della passa 1e1e mende.
Rom 15 dicnbe015
Il CorlirrMt
Il Presidente
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,