Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9276 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9276 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLLA AGRON N. IL 30/05/1972
avverso la sentenza n. 1136/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. q, Will,

che ha concluso per
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–14C”

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. jui, -1Zc o A It141
(510( (Mo

44.

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Data Udienza: 14/02/2014

Con sentenza del 30 settembre 2012, la Corte di appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 9 ottobre 2003
nei confronti di NIKOLLA AGRON, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti del predetto in ordine al reato di cui all’art. 489 cod. pen. in quanto estinto
per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per i delitti di ricettazione di
un furgone e di un ciclomotore provento d furto in anni due di reclusione ed euro 800
di multa.
Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale rinnovando
questioni già dedotte e motivatamente disattese dai giudici del gravame, lamenta la
mancata citazione in quanto ne suoi confronti sarebbe stata rilasciata una
certificazione della procura nella quale si attestava la inesistenza di procedimenti a
suo carico e non gli sarebbe stata consegnata una copia del verbale di elezione di
domicilio, in tal modo precludendogli la possibilità di una effettiva difesa. Lo stesso
vizio avrebbe riguardato anche la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.
Si lamenta infine che gli atti del processo non fossero stati tradotti in una lingua nota
all’imputato.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato a
riproporre le medesime censure già dedotte in appello, senza che la motivazione
puntualmente offerta dai giudici a quibus sulle singole questioni loro devolute —
motivazione, va aggiunto, del tutto corretta in diritto, posto che le doglianze
riguardavano pretese irregolarità che non incidevano sulla validità degli atti né sul
diritto di difesa, congruamente assicurato ed esercitato nel processo da parte
dell’imputato, che era in grado di comprendere la lingua italiana – abbia formato
oggetto di una specifica ed autonoma critica impugnatoria. Il che determina, accanto
alla palese infondatezza dei motivi, anche la carenza del necessario requisito della
specificità La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata
nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomenta`te dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a nonna
dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001,; Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di

i

OSSERVA

una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.

Q. m.

Il Consiglio estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso 4in Roma, il 14 febbraio 2014

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