Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9272 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9272 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SANFILIPPO GAETANO N. IL 18/03/1977
avverso l’ordinanza n. 284/2012 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 04/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-I1 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, con ordinanza del
04.10.2012 , in sede di appello contro il rigetto dell’istanza di revoca della misura
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di :
S ANFILI PPO GAETANO
accoglieva in parte il gravame e, preso atto che nelle more gli arresti
domiciliari erano stati sostituiti con la misura della presentazione quotidiana
all’Autorità di Polizia, riduceva ulteriormente tale obbligo in quello di soli tre giorni
settimanali, rigettava nel resto;
2.0)-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’imputato,
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett, b) e) c.p.p.
1)-violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla mancata revoca della
misura cautelare nonostante il venir meno delle esigenze cautelari e nonostante lo
stato di incensuratezza ed il tempo trascorso dal fatto;
-l’ordinanza era da censurare per non avere argomentato in ordine ai criteri di scelta
della misura;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati .
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate ai motivi di
gravame che risultano congrue ed immuni da vizi logici o giuridici.
In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il
controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Peri. , sez. IV, 06.07.2007 n.
37878).
3.2)-Invero, quanto al merito, il Tribunale, ha congruamente e logicamente
motivato in ordine alle ragioni , in punto di fatto, per le quali ha ritenuto tutt’ora
sussistenti le esigenze cautelari ed impossibile la revoca della misura richiamando
la motivazione espressa in sede di riesame e le valutazioni in ordine al pericolo di
recidiva, dedotto dalla gravità del fatto e della condotta, indicativi di una tendenza e
di una capacità al delitto, valutazioni aggravate e confermate dai precedenti penali;
3.2)-Quanto alla adeguatezza della misura l’ordinanza motiva adeguatamente
osservando, per un verso, la mancata resipiscenza da parte dell’imputato, ritenuta
indicativa della necessità di assicurare un persistente controllo del medesimo e, per

Udita il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

altro verso, l’opportunità di riduzione degli obblighi di presentazione al fine di
favorire l’attività lavorativa intrapresa dal Sanfilippo.
3.6)-11 Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto, sia in punto di
non eliminato pericolo di recidiva, sia in punto di adeguatezza della residua misura
cautelare, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali,
priva di illogicità evidenti.
3.7)-Consegue il rigetto del ricorso , con condanna alle spese del
procedimento ex art. 616 c.p.p. .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 5 dicembre 2012
11 Consigliere Estensore
Dott. Domenico entile

11 Presidente
O; Petti
P

-2

PQM

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