Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9271 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9271 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AMRANI HICHAM N. IL 12/06/1983
2) CASTELLANI ALEX N. IL 18/11/1980
avverso l’ordinanza n. 844/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
27/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1-I1 GlP presso il Tribunale di Reggio Emilia , con ordinanza del 21.05.2012
rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere
nei confronti di :
AMRANI HICHAM
CASTELLANI ALEX
e Canta Daniele
perché indagati per il delitto di rapina aggravata dall’uso di un coltello in danno di
Minzera Simone ;
-Il provvedimento di rigetto si fondava sulla considerazione che le dichiarazioni
confessorie rese dagli indagati non erano utilizzabili in quanto provocate dalla PG
procedente e prive del requisito della spontaneità;
1.241 Tribunale per il riesame di Bologna, a seguito del gravame dal PM, ribaltava
tale giudizio, riteneva utilizzabili le dichiarazioni confessorie degli indagati e
rilevava come le stesse fossero riscontrate dal rinvenimento nei pressi del luogo ove
si era verificata la rapina di un motociclo riconducibile allo Amrani;
-per questi motivi il Tribunale per la libertà, in accoglimento dell’appello del PM,
applicava nei confronti degli indagati la misura cautelare della custodia in carcere;
13-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di Castella Alex e
Amrani Hicham , deducendo:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett.c) e) c.p.p.
2.1-Violazione dell’art. 64 co.2 e 188 CPP per avere ritenuto utilizzabili le
dichiarazioni confessorie degli indagati nonostante che fossero prive del requisito
della spontaneità;
-il ricorrente sottolinea che nell’informativa si afferma che lo Amrani avrebbe
confessato per primo con ciò indirizzando gli inquirenti sulle tracce degli altri due
complici che, rintracciati, avrebbero a loro volta , ma successivamente all’Amrani,
confessato spontaneamente;
-a parere del ricorrente tale circostanza sarebbe smentita dall’esame degli orari di
formazione dei verbali in cui sono state recepite le dichiarazioni c.d. spontanee e dai
quali orari emerge, contrariamente a quanto riportato nell’informativa, che sarebbe
stato sentito dapprima il Canta (ore 14,30) poi il Castellani (ore 14,45) mentre
l’ Amrani sarebbe stato sentito per ultimo (ore 15,20),
-da tale discrasia il ricorrente deduce la prova della mancanza di spontaneità delle
dichiarazioni in oggetto.
2.2)-Il Difensore ricorrente censura l’ordinanza impugnata anche per la adeguatezza
della misura cautelare in carcere, avendo il Tribunale illogicamente disatteso le
argomentazioni difensive del Castellani, che aveva dimostrato di poter essere posto
agli arresti domiciliari presso la nonna e lo zio che si erano offerti di provvedere
anche al suo sostentamento ;

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

il Tribunale, al contrario aveva opposto che il Castellani era nullafacente , senza
considerare il dedotto aiuto dei congiunti e la dimostrata partecipazione ad una
società creata per la conduzione di un bar;
-l’ordinanza impugnata sarebbe censurabile anche riguardo allo Amrani, per il quale
era stata applicata la misura cautelare più grave, illogicamente trascurando i principi
di adeguatezza e proporzionalità e senza prendere in esame la possibilità di attribuire
al medesimo il regime degli arresti domiciliari .
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.1-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati
3.2-Le doglianze sull’utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie degli indagati non
tengono conto della precisa e congrua motivazione impugnata che ha sottolineato
come dagli atti non emerge in alcun modo che i prevenuti siano stati sottoposti ad
interrogatorio, né che le cose siano andate in maniera diversa da come riferito
nell’informativa, cioè che abbiano reso dichiarazioni spontanee;
a)-Al riguardo, il Tribunale sottolinea come, al più, l’inutilizzabilità individuata dal
Gip potrebbe colpire solo le dichiarazioni dello Amrani e non anche quelle degli
altri indagati che, una volta individuati, hanno ammesso spontaneamente il proprio
coinvolgimento operando anche la chiamata di correo a carico dell’Amraní ,
chiamata che il Tribunale osserva essere riscontrata dalla presenza del motorino dello
Amrani nei pressi del luogo del delitto e dalla circostanza che le varie dichiarazioni
erano sovrapponibili e convergenti tra loro;
b)-La ricostruzione operata dal Tribunale risulta immune da censure e le deduzioni
difensive riguardo agli orari dei verbali non appaiono rilevanti essendo relativi alla
materiale redazione dell’atto, necessariamente successiva alle spontanee
dichiarazioni avvenute nel corso delle indagini e in condizioni logistiche tali da non
consentire la immediata scritturazione.
c)-La motivazione, oltre che congrua sul piano del quadro indiziario è conforme alla
giurisprudenza di legittimità che ha osservato come le dichiarazioni spontanee rese
dall’indagato nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia
giudiziaria, non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tecnico in quanto
quest’ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell’imputazione
ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato;
( Cassazione penale, sez. IV, 25/02/2011, n. 15018) principio per altro già affermato
con massima identica dalla Sez. III, 13 novembre 2008, n. 46040, Bamba, in C.E.D.
Cass., n. 241776.
Sul tema anche la Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 12445, Di Stadio, aveva affermato
che alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all’art. 63 c.p.p., la
quale concerne l’esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre
le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della
quale vengono svolte indagini (art. 350, comma 7, c.p.p.) e sono utilizzabili se il
relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle

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CONSIDERATO IN DIRITTO

d-Nella specie, opportunamente, il Tribunale per il riesame ha richiamato i principi
che presidiano la fase delle indagini preliminari , nella quale le dichiarazioni rese
dalla persona sottoposta ad indagini che, avvertita di tale sua qualità, abbia reso, in
assenza del difensore, dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è
applicabile la disciplina del comma 2 dell’art. 63 c.p.p. – con conseguente
inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o
collegato -, bensì la regola di cui al comma 7 dell’art. 350 stesso codice, di talché le
sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari
o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di un
provvedimento cautelare. ( Cassazione penale, sez. VI, 11/07/2006, n. 24679 )
e-Risulta infatti pacifico il principio per il quale il problema relativo alla
utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato ai carabinieri nell’immediatezza
del suo arresto senza l’assistenza del difensore, può legittimamente porsi solo nella
fase del giudizio e con riferimento alla loro valenza probatoria ai fini della decisione
sul merito, ma resta impregiudicata la loro valutabilità nella fase cautelare sotto il
profilo della loro sintomaticità ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari poste
a sostegno della misura coercitiva (Sez. 1, 29 settembre 1995, Uzzi„ Sez. VI, 2
dicembre 2004, Bertoldi, in C.E.D. Cass., n. 23 1304).
L’art. 350, comma 5, c.p.p., consente infatti alla p.g. – ha osservato Sez. Il, 13
dicembre 2006, Esposto, in C.E.D. Cass., n. 235387 – di assumere sul luogo o
nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e
senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell’immediata
prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate né
possono formare oggetto di testimonianza; la p.g. ha tuttavia il potere-dovere di
sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed
utilizzabili nel processo i risultati dell’attività investigativa così compiuta, con la
conseguenza che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non
rientrando nei predetti divieti la testimonianza dell’ufficiale di p.g. che abbia riferito
sull’esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni
ricevute dall’indagato nell’immediatezza del fatto.
3.3-Ugualmente infondate le doglianze relative all’adeguatezza della misura, atteso
che sul punto il Tribunale ha sottolineato, per un verso, la gravità dei fatti , che
valutata unitamente alla spregiudicatezza dimostrata , alla preordinazione e
preparazione accurata del crimine, risultano indicavi della forte propensione al
delitto degli indagati e quindi del concreto pericolo di reiterazione delle condotte
contestate, così che unica misura possibile congrua risulta essere quella della
custodia in carcere.
a-Il Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto sul pericolo di recidiva che
appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di
illogicità evidenti, avendo anche sottolineato riguardo : all’Amrani i gravi precedenti

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parti; nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all’art.
64 c.p.p. perché concerne l’interrogatorio, che è atto diverso.

penali e , riguardo al Castellani lo stato di tossicodipendenza indicava di una forte
spinta ad atti predatori per alimentare la tossicafilia.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
Si provveda a norma dell’art. 28 norme regolamentari c.p.p
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 28 norme regolamentari c.p.p.
Così deliberato in camera di consiglio , il 5 dicembre 2012

3.4-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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