Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9270 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9270 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 23/01/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nei confronti di:
DELOGU Pietrina, nata a Bonarcado (Or) il 9 gennaio 1957;
avverso l’ordinanza n. 9635/13 Reg. dib. del Tribunale di Roma del 22 maggio
2013;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta dal PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Nicola LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013, resa
nel corso del giudizio a carico di Delogu Pietrina, rilevato, su preliminare eccezione
della difesa della imputata, che l’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415-bis

cod. proc. pen. in data 26 aprile 2011, presso il difensore di ufficio di costei,
sebbene ella avesse provveduto a nominare un difensore di fiducia in data 20 aprile
2011 e ritenuta, pertanto, la nullità della notificazione in questione, rimetteva gli
atti al PM.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica di Roma, deducendone la abnormità.
In particolare l’ufficio requirente lamentava il fatto che il Giudicante non avesse
tenuto in considerazione il fatto che, sia al momento in cui l’atto notificato era stato
confezionato dal PM (3 marzo 2011), sia al momento in cui esso era stato
consegnato all’ufficio notificatore (30 marzo 2011), la imputata era priva di
difensore di fiducia; legittimamente, pertanto, la notificazione era stata eseguita
presso il difensore di ufficio, dovendosi ritenere irrilevanti le modificazioni di
patrocinio intervenute successivamente alla consegna da parte del PM dell’atto
all’ufficio competente per eseguirne la notificazione.
Diversamente opinando, concludeva il ricorrente, si potrebbe consentire al
destinatario della notificazione, il quale modificasse in continuazione il proprio
difensore o il domicilio eletto, di sfuggire alla attività della autorità giudiziaria.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato, con rinvio al Tribunale
di Roma per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Prima di esaminare la legittimità o meno in punto di diritto della decisione
assunta dal Tribunale di Roma di restituire gli atti al PM, avendo ritenuto non
correttamente notificato presso il difensore di ufficio l’avviso di conclusione
delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui la notificazione
dell’atto in questione sia materialmente avvenuta dopo il deposito presso
l’Ufficio del PM della nomina del difensore di fiducia domiciliatario, essendo
stato, però, consegnato l’atto medesimo dal PM all’Ufficio incaricato di eseguire
la notificazione prima del deposito della detta nomina di difensore di fiducia,
deve essere sciolto il quesito in ordine alla impugnabilità di fronte a questa
Corte di siffatta decisione.
2

cod. proc. pen. era stato notificato alla medesima ai sensi dell’art. 161, comma 4,

La soluzione da dare al quesito è negativa.
Può, infatti, definirsi oramai consolidato, successivamente all’intervento
operato in subiecta materia dalle Sezioni unite penali di questa Corte con la
sentenza depositata il 22 giugno 2009, n. 25957, l’orientamento secondo il
quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento rilevata l’invalidità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di
cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari

trasmissione degli atti al PM, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere
avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il PM
disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Tale orientamento, da cui questa Sezione non ritiene di dovere deflettere,
è stato, come detto, ulteriormente confermato da successivi arresti del giudice
di legittimità (Corte di cassazione, Sez. IV penale, 7 marzo 2013, n. 10664;
idem, 25 marzo 2010, n. 14579; Sez. VI, 23 dicembre 2009, n. 49525) tanto
da poter essere a questo punto considerato jus receptum.
Sulla base della esposta premessa – cioè la non abnormità, a prescindere
dalla sussistenza o meno della ipotesi di nullità della notificazione come
riscontrata dal giudice del dibattimento, della ordinanza con la quale è disposta
la rimessione degli atti al PM perché rinnovi la notificazione dell’avviso di
chiusura delle indagini preliminari nonché degli atti ad esso susseguenti – deve
escludersi la possibilità di proporre ricorso di fronte alla Corte di cassazione
avverso un siffatto provvedimento, pena l’elusione del principio di tassatività
delle impugnazioni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2008, n.
26770).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del PM
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014
Il Consigliere es ensore

Il Presidente

erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la

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