Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9270 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9270 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TOSCANA ROSARIO N. IL 06/12/1951
avverso l’ordinanza n. 217/2012 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 25/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1-11 GIP presso il Tribunale di Gela , con ordinanza del 28.06.2012 applicava la
misura cautelare della custodia in carcere gli arresti domiciliari nei confronti di :
TOSCANO ROSARIO
perché indagato : capi L)-per corruzione ex art. 319 CP ed N)-per falso , perché
nella qualità di funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Gela, si prodigava in
concorso con Fasulo …. per il confezionamento di una falsa liberatoria , intestata
Agenzia delle Entrate —Ufficio di Gela- datata 2104.2009, che consentiva alla
società “CORIMEC MAINTENANCE srl- di sbloccare una linea di credito presso
LTNICREDIT -Filiale di Biella(MI)-il Tribunale osservava che l’attività del Toscano risultava essere stata collegata ad
altra , più ampia, tesa al ripianamento delle difficoltà economiche in cui versava la
società COREVIEC cui era preordinata l’associazione per delinquere contestata al
capo A);
12-11 Tribunale per il riesame di Caltanissetta , con ordinanza del 25 luglio 2012,
annullava l’ordinanza cautelare limitatamente al capo L) mentre, per quanto
riguardava il capo N) sostituiva la misura della custodia in carcere applicata al
Toscano Rosario in quella degli arresti domiciliari;
1.3-Avverso tale decisione , ricorre
deducendo:

per cassazione il difensore del Toscano ,

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett.b) e) c.p.p.
2.1-Violazione di legge per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità
dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP con il metodo del “copia-incolla” , nullità
derivante dall’avere il Gip recepito in maniera acritica la richiesta del PM e senza la
dimostrazione di una autonomia di giudizio;
2.2-Nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale per illogicità della motivazione
riguardo alla gravità del quadro indiziario , avendo il Collegio, per un verso ritenuto
insussistenti gli elementi indiziari riguardo al delitto di corruzione ascritto al capo L)
e, contraddittoriamente, ritenuto sussistente il delitto di falso ascritto al capo N),
trascurando di considerare che mancava la prova della ricompensa o altra utilità
ricevuta dal Toscano in cambio del falso, che mancavano in atti gli allegati relativi
alla pratica in oggetto e, soprattutto, che il coindagato Marchese, nel rendere
dichiarazioni confessorie, aveva precisato che il Toscano “gli aveva fatto presente
di non essere intenzionato a rischiare il suo posto di lavoro per Fasulo” ;
2.3-Nullità dell’ordinanza per omessa ed illogica motivazione in ordine alla esigenze
cautelari, per le quali era stato trascurato il lungo tempo trascorso dal reato,
l’impossibilità di reiterazione derivante dalla sospensione del posto di lavoro presso
l’Agenzia delle Entrate, sicché mancava del tutto la prova del concreto pericolo di
recidiva; ne derivava l’assenza dei presupposti per mantenere la misura cautelare
anche nella forma attenuata degli arresti domiciliari;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Udito il Sostituto Procuratore Generale doti. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.2-Deve ritenersi corretta la motivazione del Tribunale che ha respinto l’eccezione
di nullità dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP ritenendo che la motivazione
adottata esprimeva comunque una valutazione del compendio probatorio raccolto.
Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il
disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c bis), c.p.p. e quello dell’art. 309 dello
stesso codice consente di affermare che al tribunale del riesame deve essere
riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda “de libertate”,
onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto,
quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione
del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la
conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere
relegata a ultima ratio delle determinazioni adottabili.
Tale nullità può essere dichiarata, quindi, solo ove il provvedimento custodiale sia
mancante di motivazione in senso grafico ovvero qualora, pur esistendo una
motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile,
interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui
soddisfacimento si vuole perseguire.
Da ciò conseguendo che il tribunale del riesame può integrare la motivazione
dell’ordinanza impositiva della misura cautelare, perché, con la garanzia del
contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura
per ragioni diverse.
Per contro, deve rilevare la nullità dell’ordinanza quando essa sia priva del requisito
della motivazione (intesa come mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle
condizioni generali o alle esigenze cautelari. ( Cassazione penale, sez. VI,
14/01/2008, n. 6867 )
3.3)-In adesione a tali principi risulta del tutto corretta l’ordinanza impugnata
laddove ha osservato che il provvedimento cautelare era provvisto di motivazione e
che dalla stessa emergeva la complessiva valutazione compiuta dal GIP, tanto da
consentire l’individuazione delle esigenze cautelari che si intendeva perseguire.
Va ricordato che la motivazione “per relationem” non è causa di nullità purché si
attenga ai seguenti parametri: I) ogni riferimento risulti da un atto legittimo del
procedimento la cui motivazione sia congrua in rapporto al provvedimento finale; 2)
il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di
riferimento, le condivida e le ritenga coerenti alla propria decisione; 3) risulti che
l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno a lui estensibile.
( Cassazione penale, sez. 11 17/02/2009, n. 11077 )
3.4)-Ugualmente infondato è il motivo sul mancato reperimento di alcuni allegati,
stante la genericità del motivo.
3.5)-Quanto al merito, le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto
che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi
dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici .

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3.1-I motivi di ricorso sono in parte fondati.

3.6)-In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il controllo
di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06,07.2007 n. 37878)
-In altri termini, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il
compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
-Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” del provvedimento
impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli
elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate. ( Cassazione penale, sez. IV, 06/07/2007, n. 37878)
3.7)-Diverso discorso deve farsi riguardo ai motivi inerenti le esigenze cautelari , in
ordine alle quali la motivazione risulta contraddittoria , per un verso, per avere

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Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva e non contraddittoria motivazione,
evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento
restrittivo impugnato, indicando, per un verso, la gravità del quadro indiziario e per
altro verso, il ruolo svolto dall’indagato Toscano;
-al riguardo, l’ordinanza impugnata richiama in maniera analitica le svariate e
molteplici comunicazioni telefoniche intercettate , analiticamente indicate nella
motivazione e, contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, procede
all’analisi del loro contenuto, evidenziando come dal loro complesso emerga
chiaramente la condotta dell’indagato che, nella qualità di funzionario dell’Agenzia
delle Entrate di Gela, si era prodigato, su sollecitazione del Fasulo, al
confezionamento di una falsa liberatoria intestata alla Agenzia delle Entrate che
consentiva alla società del Fasulo di sbloccare una linea di credito presso UniCredit
circostanze tutte che il Tribunale sottolinea emergere dalle numerose intercettazioni
telefoniche (vedi progressive n.387 del 30.03.09- 531e 564 del 31.03.09),
-al riguardo il ricorrente lamenta che il significato di tali intercettazioni non
consentirebbe di ricavare la prova della materiale esecuzione della liberatoria ,
richiamando le dichiarazioni del correo Marchese, ma in realtà, tale motivo propone
un’interpretazione alternativa delle prove, non consentita in questa sede perché in
contrasto con la valutazione in fatto del Tribunale che osserva come dall’incrocio
delle varie dichiarazioni del Marchese e dell’altro correo Sanfilippo , emerge la
prova della effettiva creazione della falsa liberatoria ed invio della medesima ad
UNICREDIT, come confermato nella progressiva 1016 del 25.05.09;

3.8)-L’omessa ed illogica motivazione riguardo alla ricorrenza delle esigenze
cautelari ed alla possibilità di adeguata graduazione delle medesime integra la
violazione dei criteri dettati dagli artt. 274 e 275 CPP, con conseguente annullamento
dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari ed alla loro
graduazione, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione per
nuovo esame.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo
esame.
Così deliberato in camera di consiglio, il 5 dicembre 2012
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico j entile

Il Presidente
Dott. Ciro P

ricavato la gravità della condotta dalla volontà del soggetto di compiere il falso
violando i propri doveri di pubblico impiegato “in cambio di una utilità personale”
e, per altro verso, per avere ritenuto insussistenti gli elementi indiziavi riguardo al
delitto di corruzione che quelle stesse utilità presupponeva;
-la motivazione impugnata risulta altresì carente perché, a seguito della drastica
riduzione del quadro indiziario —con il venir meno della prova sul reato corruttivoha poi omesso di considerare adeguatamente la gradualità delle misure cautelari ai
sensi dell’art. 275 cpp in ragione del tempo trascorso, dello stato di incensuratezza,
della possibile irrogazione delle sole misure interdittive.

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