Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 927 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 927 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCESCON GIANCARLO N. IL 0142/1956
avverso la sentenza n. 5507/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 25 maggio 2009 dal locale Tribunale, appellata da FRANCESCON Giancarlo, dichiarato responsabile del delitto di falso in carta di identità, commesso il 10 aprile 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere del falso
in carta di identità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto propone questioni sulla responsabilità che non avevano formato oggetto dell’appello, concernente solo il trattamento sanzionatorio,
laddove la sentenza della Corte di Appello ampiamente ha motivato sulla personalità negativa
del prevenuto per considerare adeguata la pena applicata e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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