Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 927 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 927 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASRALLAH GHAZI N. IL 10/05/1994
avverso la sentenza n. 457/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
15/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ghazi Nasrallah ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Bologna ha confermato l’impugnata sentenza del Tribunale del capoluogo emiliano, con cui
egli è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
per detenzione di hashish.
Il ricorrente eccepisce, col primo motivo, la violazione di legge processuale ed il vizio di

di motivazione con riguardo alla mancata applicazione del beneficio della sospensione
‘condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Quanto al motivo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, si tratta di deduzione già mossa con l’atto d’appello senza confrontarsi con la
puntuale risposta sviluppata dalla Corte sul punto (circostanza già di per sé dante luogo ad
inammissibilità del motivo; v. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Censura, ad ogni modo, ineccepibilmente disattesa dalla Corte distrettuale nella parte in cui ha
valorizzato i plurimi elementi ostativi all’invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio (il
precedente specifico, i ravvicinati pregiudizi di polizia e la mancanza di una stabile dimora e di
un’attività lavorativa) (v. pagina 3 della sentenza impugnata).
4. Quanto al motivo concernente la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., si
tratta di rilievo non dedotto in appello e pertanto non sindacabile in questa sede, in quanto
extra devolutum ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di rito.

5. Infine, quanto all’ultimo motivo, deve ritenersi sorretta da una motivazione congrua pertanto non censurabile nella sede di legittimità – la ritenuta insussistenza dei presupposti per
la sospensione condizionale della pena, là dove – avendo riguardo al complessivo compendio
argomentativo del provvedimento in verifica – risultano chiaramente delineati gli elementi
ostativi al riconoscimento del beneficio, quali il precedente penale specifico del 2012 riportato
dal ricorrente, i plurimi procedimenti pendenti a suo carico, dimostrativi della “palesata
incapacità di rispettare la legge”, e “l’estrema pericolosità” dell’imputato (v. pagine 2 e 3 della
sentenza in verifica).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2016

motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 62, n.4, cod. pen.; col secondo motivo, la mancanza

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