Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9269 del 07/01/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 9269 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILI ANDREA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GIGLI Giuliana, nata ad Arezzo il 13 settembre 1971

avverso la sentenza n. 15708 resa dalla Corte suprema di cassazione in data 18
dicembre 2012 e depositata il successivo 4 aprile 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI.

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Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO
che, con atto pervenuto alla cancelleria di questa Corte di cassazione in data 20
novembre 2013, Gigli Giuliana, proponeva, tramite il proprio difensore, ricorso, ai
sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 15708 del 2013
emessa nei suoi confronti dalla Sezione IV di questa Corte di cassazione in data 4
aprile 2013 e con la quale era stato accolto, limitatamente alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, il ricorso dalla medesima

con la quale la stessa era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al
reato di guida di autoveicoli in stato di ebbrezza;
che nell’attuale ricorso la Gigli lamentava la circostanza che la Corte di
legittimità, nell’esaminare i motivi di ricorso dalla stessa a suo tempo presentati
avverso la predetta sentenza della Corte territoriale toscana, non abbia
correttamente interpretato il contenuto della doglianza che si intendeva fare valere
con uno di essi;
che, ad avviso della Gigli la Corte avrebbe errato nel ritenere che il motivo di
ricorso non fosse volto a far dichiarare – data la violazione delle disposizioni che
prevedono la necessità, in caso di svolgimento di determinate attività di indagine
giudiziaria, del consenso della persona interessata e dell’avvertimento alla
medesima che si può fare assistere sia da difesa tecnica che da soggetto di propria
fiducia – la inutilizzabilità delle risultanze delle analisi del sangue della ricorrente
trattandosi di attività finalizzate non all’apprestamento di cure mediche ma solo
all’accertamento del suo tasso alcolemico, come desumibile dal fatto che furono
eseguite al momento della dimissione della Giglio dal presidio ospedaliero ove era
stata condotta nell’immediatezza del sinistro stradale da lei provocato;
che, quindi, la Corte avrebbe malamente inteso il motivo di ricorso, opinando
che esso era preordinato a censurare la mancanza del suo consenso al mero
prelievo ematico, operazione avente contenuto diagnostico-terapeutico;
che la ricorrente, allegando pertanto il predetto malinteso in cui sarebbe
incorsa la Corte di cassazione, da lei stessa definito “errore interpretativo in ordine
del motivo di ricorso”, chiedeva che la Corte, correggendo la sentenza n. 15708 del
2013 in ordine alla inutilizzabilità in sede processuale delle risultanze del prelievo
ematico operato su di lei, la assolvesse con la formula più ampia.
CONSIDERATO
che, carne è noto, allorché sia proposto un ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod.
proc. pen., il procedimento si articola in una prima fase nella quale la Corte deve
compiere una delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso, il cui eventuale
esito negativo comporta la declaratoria di ufficio della inammissibilità della
impugnazione senza ritardo e senza alcun adempimento, in quanto la fissazione
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Gigli proposto contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 8 giugno 2012

4

dell’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. è esplicitamente subordinata dal
citato art. 625-bis cod. proc. pen. al superamento del controllo di ammissibilità del
ricorso;
che, nel caso di specie, l’esito di tale controllo è nel senso della inammissibilità
del ricorso;
che, come puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte, è ammissibile il
ricorso straordinario per errore di fatto, a condizione che la statuizione censurata

svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una
qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Corte di cassazione,
SSUU penali, 17 ottobre 2011 n. 37505);
che, pertanto, deve, per converso, convenirsi sul fatto che

il ricorso

straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. non è ammissibile quando la decisione
impugnata ha comunque contenuto valutativo, essendo in tal caso configurabile un
errore non di fatto, bensì di giudizio (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21
maggio 2013, n. 35239);
che, alla stregua dei principi sopraesposti, deve escludersi che la doglianza
lamentata dalla ricorrente, avente ad oggetto l’affermato mal intendimento da parte
di questa Corte di uno dei motivi di censura riferiti alla sentenza gravata di ricorso
per cassazione, possa essere qualificato errore di fatto;
che, sul punto, già in passato, questa Corte ebbe modo di chiarire, in
particolare, che non costituisce errore di fatto emendabile a norma dell’art. 625-bis
cod. proc. pen. l’attribuzione, ad opera della Corte di cassazione, di una portata
diversa da quella voluta dalla parte alla censura mossa con il ricorso, trattandosi di
vizio ascrivibile a valutazioni del giudice di legittimità e, come tale, non suscettibile
del rimedio citato (Corte di cassazione Sezione I penale, 20 giugno 2002, n.
23844);
che la presente decisione di inammissibilità, assunta nelle forme dell’ordinanza
in quanto adottata in sede delibativa (Corte di cassazione, SS UU penali, 30 aprile
2002, n. 16103), è comunque idonea a definire la presente fase processuale, sicché
ad essa è applicabile quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen. in tema di onere
delle spese del procedimento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 71.2~^a-to Zot

sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una

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