Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9269 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9269 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DELLA COSTA DANTE N. IL 16/03/1952
avverso l’ordinanza n. 1150/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
16/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.141 GIP presso il Tribunale di Milano , con ordinanza del 29.06.2012 , applicava
la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di :
DELLA COSTA DANTE
perché indagato per:
una serie
a)-associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
indeterminata di utilizzo indebito di carte di credito , con il ruolo di capo ed
organizzatore;
b)-di una serie di reati-fine concernenti le ricettazioni di carte di credito e plurime
violazioni dell’art. 55 comma 9 D.Lvo 231/07;
1.2-Il Tribunale per il riesame di Milano, con ordinanza del 16.07.2012, respingeva il
reclamo proposto dall’ indagato e confermava il provvedimento impugnato.
1.3-Avverso tale decisione , ricorre per cassazione il difensore di Della Costa
Dante, deducendo:
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett, e) c.p.p.
2 1-manifesta illogicità della motivazione
e lamenta che il Tribunale avrebbe
fondato la decisione su un quadro probatorio del tutto carente e privo dei requisiti di
gravità richiesti dalla legge;
-tali non potrebbero essere i contenuti delle due telefonate intercettate richiamate
nella motivazione , atteso il significato equivoco dei numeri menzionati dagli
interlocutori delle conversazioni;
2.2-l’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione riguardo alle esigenze
cautelari, per le quali non si era preso in alcuna considerazione il tempo trascorso
dai fatti contestati e la circostanza che l’inquinamento della prova era reso
impossibile dall’avvenuto smantellamento della organizzazione contestata e che il
pericolo di reiterazione nel reato era privo di concreto fondamento in relazione ai
fatti contestati;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1-I motivi di ricorso sono totalmente infondati,
3.2-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva , logica e non contraddittoria
motivazione , evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato, richiamando l’esito delle indagini di PG, da

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

3.341 Tribunale compie così una valutazione in fatto sulla sussistenza dei gravi
indizi, sia dei reati-fine che di quello di partecipazione ad associazione per
delinquere che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi
fattuali, priva di illogicità evidenti.
In materia di misure cautelati personali, il requisito della gravità degli indizi di
colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione
separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e
apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta
dall’art. 273 c.p.p. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali
circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se
esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo
ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a
dimostrare il fatto se coordinate organicamente. ( Cassazione penale, sez. IV,
04/03/2008, n. 15198 )
3.4-Risultano così destituite di fondamento le censure riguardo alla mancata
dimostrazione degli elementi indiziari e del ruolo del ricorrente all’interno
dell’associazione nonché dell’elemento soggettivo della consapevolezza di
partecipare al sodalizio criminoso,
3.5-Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla
ricorrenza delle esigenze cautelari , atteso che sul punto il Tribunale ha sottolineato,
per un verso, il pericolo di inquinamento della prova, essendo ancora in corso gli
accertamenti in ordine alle varie complicità, e per altro verso, “la gravità dei fatti” ,
circostanza che valutata unitamente ai numerosi e gravi precedenti penali
dell’indagato indicava la forte propensione al delitto e quindi il concreto pericolo di
reiterazione delle condotte contestate, così che unica misura possibile congrua
risulta essere quella della custodia in carcere.

2

cui era emerso l’indebito uso di carte di credito dismesse, attuato tramite la
complicità di Russo Federico, dipendente della società Unicredit che provvedeva a
rifornire l’organizzazione con tali carte, nonché la complicità di alcuni
commercianti, come Zollo Luca e Roccamatisi Giuseppe, presso i cui esercizi
commerciali si attuavano le transazioni illecite, il tutto coordinato da Dalla Costa
Dante e Tocco Giulio, organizzatori;
-Il Tribunale sottolinea come le indagini di PG sono state confermate dalle
osservazioni di Polizia e dalle numerose intercettazioni nelle quali l’odierno
ricorrente, conversando con Tocco ed altri menziona proprio i numeri delle carte di
credito illecitamente utilizzate e gli esercizi commerciali sopra indicati.
-11 Tribunale sottolinea una serie di circostanze rinvenienti, sia dalle intercettazioni
telefoniche , il cui linguaggio criptico viene adeguatamente interpretato e, sia dai
servizi di appostamento e pedinamento, da cui emerge non solo la partecipazione del
ricorrente all’associazione ma anche il ruolo attivo assunto dal predetto all’interno
della stessa.

Anche al riguardo il Tribunale ha compiuto una valutazione in fatto sul pericolo di
recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali,
priva di illogicità evidenti.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 CPP.
PQM

Così deliberato in camera di consiglio, il 5 dicembre 2012
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott. Ciro Petf

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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