Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9268 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9268 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Crugliano Alberto, nato ad Isola Capo Rizzuto il

16/03/1946
avverso la ordinanza del 27.3.2013 del Tribunale di Crotone,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’avv. Vincenzo Ioppoli per il ricorrente, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Crugliano Alberto e Marino Maria Lucrezia, sottoposti ad indagine
penale per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, c.p., 44, comma 1, lett c),
d.P.R.380/01 (in relazione all’art. 30 stesso decreto) e 181 d.lgs. 42/2004 (in
relazione agli artt. 142, comma 1, lett. a) e 146 stesso decreto), proponevano
istanza di riesame avverso il decreto emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di
Crotone in data 07/03/2013, col quale veniva ordinato il sequestro preventivo
del terreno di comproprietà degli stessi ricorrenti, censito al foglio 16, particelle

Marinella ed in zona costiera, nonché delle opere edilizie insistenti su tale terreno
e costituite da n. 51 case mobili in legno, strutture prefabbricate ovvero unità
abitative di tipo bungalow, ciascuna avente dimensioni e superfici variabili
comprese tra 24 e 33 mq circa ed altezza ognuna di m. 2,70, composte da più
vani e servizi, con annessa veranda e/o, terrazza, poggiate su mattoni, cavalletti
e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica
e del gas ed alla rete di collettamento fognario; altresì erano sottoposte a
sequestro le opere di trasformazione urbanistica realizzate all’interno di detto
terreno e costituite dalle reti infrastrutturali, dalle stradine interne e da tutte le
aree antistanti alle predette case mobili.
2.

Il tribunale di Crotone con ordinanza del 27.3.2013 ha rigettato

l’istanza di riesame confermando il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. con
l’impugnato decreto e condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali di fase.
3.

Avverso questa pronuncia il solo Crugliano propone ricorso per

cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – articolato in un unico motivo con cui il ricorrente contesta i
presupposti del reato di lottizzazione abusiva – è infondato.
2. Correttamente sia il g.i.p. che il tribunale hanno ritenuto che le 51
unità abitative realizzate e le opere di urbanizzazione poste in essere sul terreno
in questione configurano una lottizzazione materiale, posto che l’art. 3, comma
1, lett.e.5) del DPR 380/01 qualifica come “nuove costruzioni” le strutture
abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.
Va sottolineato che, per giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass., Sez.
III, 20 aprile 2011 – 20 maggio 2011, n. 20006; Cass., sez. III, 26 aprile 2007 22 maggio 2007, n. 19732) , il reato di lottizzazione abusiva è reato permanente
e che la permanenza cessa con l’ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero
con la ultimazione dell’attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del

21586 _ /3 r.g.n

2

c. c. 7 novembre 2013

649 e 570 del Catasto Terreni del Comune di Isola Capo Rizzuto, sito in località

territorio, individuabile quest’ultima nella ultimazione delle opere abusive
costruite nei lotti.
Nella specie le ultime installazioni delle case mobili sono state poste in
essere dopo il 7 gennaio 2013.
E’ vero che l’art. 3, comma 9 della legge 23/07/2009 n. 99 escludeva che
le installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento entro il
perimetro di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, anche se
collocativi permanentemente per l’esercizio dell’attività, purchè ottemperanti alle

costituissero attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Ma con
sentenza n. 278 del 2010 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato
l’incostituzionalità. Ha osservato la Corte che la citata disposizione ha introdotto
una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non
lascia alcuno spazio al legislatore regionale. La Corte ha ricordato che la
normativa statale sancisce, all’opposto, il principio per cui ogni trasformazione
permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di
strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario.
Rimane quindi che ai sensi

dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) d.P.R.

n.380/01 le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri,
prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del
permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare
esigenze meramente temporanee.
Né al ricorrente giova, da ultimo, l’art. 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013,
n. 69, conv. in I. 8 agosto 2013 n. 98, che ha escluso dalla nozione di “interventi
di nuova costruzione” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a
soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché installati con ancoraggio
al suolo, purché “temporaneo”. Nella specie infatti la tipologia dei manufatti
realizzati dal ricorrente (bungalows con le caratteristiche sopra descritte) non
depone affatto per la temporaneità della realizzazione; temporaneità che implica
il montaggio e la rimozione del manufatto allorché le esigenze appunto
temporanee – nella specie legate alla durata della stagione turistica – siano
cessate.
3.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013
I C sigliere tpnsore

Il Presidente

specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali,

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