Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9268 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9268 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DENI GIUSEPPE N. IL 20/02/1956
avverso l’ordinanza n. 227/2012 TRIB. LIBERTAt di
CALTANISSETTA, del 26/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1-11 GIP presso il Tribunale di Gela , con ordinanza del 28.06.2012 , applicava la
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di :
DENI GIUSEPPE
per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla
perché indagato
commissione di una serie indeterminata di reati: -di falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico, -di falsità in scrittura privata, -di induzione in errore in
falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, -di contraffazione di
impronte di pubblica autenticazione;
secondo l’accusa, il predetto, unitamente ad altri sodali, avrebbe creato una
associazione criminosa che, attraverso dichiarazioni e documentazioni false ,
induceva i Presidenti del Tribunale di Gela e di altri uffici giudiziari ad emettere
decreti di riabilitazione nonché, sul presupposto del decreto di riabilitazione,
induceva altresì le Camere di Commercio a procedere alla cancellazione dei protesti;
1.2-11 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 26.07.2012,
respingeva il reclamo proposto dall’indagato e confermava il provvedimento
impugnato.
1.3-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore, deducendo:
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2.1-Violazione di legge per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità
dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP , che aveva motivato con il metodo del
copia-incolla” , recependo in maniera acritica la richiesta del PM e senza la
dimostrazione di un’autonomia di giudizio;
2.2-Nullità dell’ordinanza per omessa motivazione, atteso che il Tribunale avrebbe
adottato una motivazione apodittica riguardo al delitto associativo, trascurando di
considerare che mancava la prova sull’accordo e sulla consapevolezza di ciascun
associato di partecipare al sodalizio;
-al riguardo il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione per avere escluso i gravi
indizi e le esigenze cautelari per gli altri indagati con la motivazione che si trattava
di un’associazione a termine, mentre contraddittoriamente, avrebbe ritenuto
sussistenti per il solo Deni Giuseppe la gravità del quadro indiziario e la ricorrenza
delle esigenze cautelari;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.2-Deve ritenersi corretta la motivazione del Tribunale che ha respinto l’eccezione
di nullità dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP con la motivazione che il
provvedimento impugnato esprimeva comunque una valutazione del compendio
probatorio raccolto.

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

3.4)-In applicazione di tali principi deve ritenersi del tutto corretta l’ordinanza
impugnata laddove ha osservato che il provvedimento cautelare era provvisto di
motivazione e che dallo stesso emergeva la complessiva valutazione compiuta dal
GIP, tanto da consentire l’individuazione delle esigenze cautelari che si intendeva
perseguire.
Va ricordato che la motivazione “per relationem” non è causa di nullità purché si
attenga ai seguenti parametri: I) ogni riferimento risulti da un atto legittimo del
procedimento la cui motivazione sia congrua in rapporto al provvedimento finale; 2)
il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di
riferimento, le condivida e le ritenga coerenti alla propria decisione; 3) risulti che
l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno a lui estensibile.
( Cassazione penale, sez. II, 17/02/2009, n. 11077 )
3.5)4 motivi di merito sono parimenti infondati.
3.6)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
3.7)-Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva e non contraddittoria
motivazione , evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato, o ervando :

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3.3)-Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il
disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c bis), c.p.p. e quello dell’ari 309 dello
stesso codice consente di affermare che al tribunale del riesame deve essere
riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda “de libertate”,
onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto,
quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione
del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la
conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere
relegata a ultima ratio delle determinazioni adottabili.
Tale nullità può essere dichiarata, quindi, solo ove il provvedimento custodiale sia
mancante di motivazione in senso grafico ovvero qualora, pur esistendo una
motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile,
interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui
soddisfacimento si vuole perseguire.
Da ciò conseguendo che il tribunale del riesame può integrare la motivazione
dell’ordinanza impositiva della misura cautelare, perché, con la garanzia del
contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura
per ragioni diverse.
Per contro, deve rilevare la nullità dell’ordinanza quando essa sia priva del requisito
della motivazione (intesa come mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle
condizioni generali o alle esigenze cautelari. ( Cassazione penale, sez. VI,
14/01/2008, n. 6867 )

3.8)-11 Tribunale ha compiuto una valutazione in fatto sulla sussistenza dei gravi
indizi: -sia per i reati-fine , -sia per la partecipazione ad associazione per
delinquere, -sia per il numero degli associati, che appare congruamente motivata,
con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti.
-Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il controllo di legittimità è
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo
di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la
cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità : 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato ; 2 1) l’assenza di
illogicità evidenti , risultanti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n. 37878) .
3.9)-Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla
ricorrenza delle esigenze cautelari , atteso che sul punto il Tribunale ha sottolineato,
per un verso, la gravità delle condotte e le modalità delle stesse, e per altro verso, la
spiccata pericolosità dimostrata dal ricorrente, che non esita ad agire “in totale
spregio alla legge” e che risulta gravato anche da precedenti penali specifici;
il Tribunale osserva inoltre che il trascorrere del tempo rispetto all’epoca dei fatti
risulta superato dalla dimostrata persistente pericolosità , tale da comportare la
concreta possibilità di reiterazione delle condotte contestate, cosi che unica misura
possibile e congrua risulta essere quella della custodia in carcere.
Il Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto sul pericolo di recidiva e
sulla idoneità della misura , che appare congruamente motivata, con richiami a
specifici rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti.
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle

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-che, quanto ai reati-fine, lo steso indagato aveva reso dichiarazioni sia pure
parzialmente confessorie, assumendo di avere “falsificato le pratiche perché si
trovava in un momento di difficoltà economica” (pag.3)
-che, quanto al reato associativo, la prova rinveniva dalle conversazioni telefoniche,
dettagliatamente riportate ed analiticamente valutate, particolarmente significative
al fine di dimostrare l’accordo associativo tra più soggetti finalizzato alla
commissione di più reati.
Dall’esame di tali intercettazioni e contrariamente a quanto osservato dal ricorrente
nei suoi motivi, il Tribunale motiva riguardo all’esistenza di un quadro indiziario
“per lutti gli altri presunti sodali del Deni” (pag.4) tale da delineare ,di per sé,
l’esistenza di una struttura organizzata , che vede il coinvolgimento di più persone,
tutt’altro che rudimentale, tanto da “riuscire a trarre in inganno più autorità
giudiziarie e soggetti pubblici per lungo tempo” (pag.5) e fondata sugli stretti
collaboratori : De Caro e Sirone, a cui si affiancavano gli altri correi indicati nella
rubric a. (pag.21)

spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 5 dicembre 2012

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