Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9267 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9267 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Tallarini Francesco, n. Gandosso il 17.9.1945
avverso la ordinanza del 12.9.2012 del tribunale di Latina
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
la Corte osserva:

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/9/2012 il g.i.p. presso il tribunale di Latina ha
respinto la richiesta di dissequestro avanzata da Tal lari ni Francesco
relativamente al terreno sito in Fondi loc. Sant’Anastasia ove sorgeva il camping
così denominato.
L’appello proposto dal Tallarini è stato rigettato dal tribunale di Latina con
ordinanza del 18 ottobre 2012.

con tre motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente lamenta, in rito, l’incompetenza territoriale del Giudice
monocratico di Latina pendendo il relativo procedimento davanti alla Sezione
distaccata di Terracina, nonché l’incompatibilità del Giudice monocratico persona
fisica avendo questi composto il Collegio che aveva precedentemente deciso nel
merito in sede di tiesame reale.
La censura è palesemente infondata.
La decisione appellata è stata adottata dal Giudice monocratico del
Tribunale di Latina, piuttosto che dal Giudice monocratico della Sezione
distaccata di Terracina, secondo un criterio di distribuzione interna degli affari
che non rileva ai fini della competenza territoriale.
Correttamente poi il tribunale ha considerato che non sussiste alcun vizio
del provvedimento per la lamentata sussistenza di una causa di incompatibilità
ex art. 34 c.p.p. ovvero di una causa di astensione ex art. 36 c.p.p. rispetto alle
quali, ove ipotizzabili, la parte avrebbe potuto al più proporre un’istanza di
ricusazione.
3.

Quanto al merito deduce il ricorrente la determina regionale del

16/4/2012 con la quale è stata “sclassificata” l’area in questione e la delibera del
Consiglio Comunale del 27/6/2012 che consentirebbe ora la realizzazione di
“strutture ricettive all’aria aperta” sicché non si potrebbe configurare l’ipotizzato
reato di lottizzazione edilizia.
Ma da una parte c’è da considerare che comunque residuerebbero, al fine
della configurabilità del reato, venti unità abitative in prefabbricato.
Inoltre va altresì considerato che la determina regionale e la delibera
comunale invocate sono “atti programmatici” con i quali il Comune, previo
assenso della Regione, procede ad una nuova classificazione del territorio
approvando definitivamente la variante al PRG per le strutture ricettive alli aria
aperta. Come ha correttamente considerato il tribunale, tale previsione non ha
10919 13 r.g.n

2

c. c. 7 novembre 2013

2. Avverso questa pronuncia il Tallarini propone ricorso per cassazione

efficacia immediata sotto il profilo della concreta attuazione della nuova
destinazione urbanistica del territorio dovendo essere effettuati, da parte del
competente UTC, una serie di adempimenti sia per la redazione di un progetto
unitario di rinaturalizzazione del sistema dunale, sia per l’emissione di una
circolare esplicativa sui contenuti del progetto di adeguamento alle norme
tecniche di attuazione; sicché l’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive
all’aria aperta, nelle more, potrebbe essere rilasciata a titolo provvisorio.
Invece il Tallarini, ha realizzato nell’area in questione non già un semplice

destinazione funzionale delle opere e della consistenza materiale delle stesse che
hanno determinato – ha osservato il tribunale – un vero e proprio stravolgimento
dell’originaria destinazione a camping con la realizzazione e installazione di venti
prefabbricati senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione.
In proposito va ribadito che sussiste una lottizzazione abusiva in presenza
di un’attività sia pure autorizzata di campeggio, quando quest’ultima, tenuto
conto della realizzazione di opere stabilmente insediate sul territorio, come nel
caso di specie, presenti i caratteri dello sfruttamento urbanistico di rilevante
impatto negativo sull’assetto territoriale. Cfr. da ultimo Cass.,

Sez. 3,

04/06/2013 – 11/07/2013, n. 29731, che ha ribadito che integra il reato di
lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio, anche se autorizzato,
qualora l’area destinata ad esso venga radicalmente mutata per la presenza di
opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di snaturarne le caratteristiche
originarie (quali lavatoi, servizi igienici, piazzole con cucine e verande, uffici e
“roulottes” intrasportabili).
4.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

campeggio ma una vera e propria lottizzazione abusiva, tenuto conto della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA