Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9267 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9267 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SANFILIPPO GAETANO N. IL 18/03/1977
avverso l’ordinanza n. 216/2012 TRIB. LIBERTÀ’ di
CALTANISSETTA, del 25/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, con ordinanza del
25.07.2012 , in sede di riesame contro la misura cautelare della custodia in carcere
disposta dal Gip di gela, nei confronti di :
SANFILIPPO GAETANO
accoglieva in parte il gravame e sostituiva la misura della custodia in carcere
con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari,
2.0)-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’imputato,
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla gravità del quadro
probatorio lamentando che il Tribunale si sarebbe appiattito sulle valutazioni già
espresse dal Gip senza motivare sulle deduzioni difensive, limitandosi ad una mera
elencazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche omettendo di valutarne
il significato e la valenza probatoria;
2)-in particolare, quanto al capo A) , il Tribunale non avrebbe motivato i ordine agli
elementi indiziari necessari per attribuire al ricorrente il ruolo di organizzatore o
quanto meno di partecipe all’organizzazione criminosa, trascurando di considerare
che, al contrario, dalle intercettazioni emergeva: -che il Fasulo si attribuiva il ruolo
di Padrone dell’organizzazione affermando che il Sanfilippo valeva poco (vale F’
500) , ovvero —che il geometra Ramundo afferma di essersi messo nelle mani di
Fasulo , con ciò evidenziando l’estraneità del ricorrente Sanfilippo,
3)-riguardo al capo N) il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il ruolo del
Sanfilippo era quello di semplice “nuncius” se non di postino;
4)-con altro motivo si censura l’omessa motivazione anche riguardo alle esigenze
cautelari atteso che il Tribunale si sarebbe limitato a confermare il regime degli
arresti domiciliari che però era stato già disposto dal Gip. Omettendo di motivare in
ordine all’adeguatezza di tale misura ed alla possibilità di irrogare altra meno
affiittiva;
-al riguardo si lamenta l’omessa considerazione del tempo trascorso dal fatto e della
conseguente riduzione della pericolosità , per la quale risultava inconferente il
richiamo ai precedenti penali perché assai risalenti nel tempo;
-l’ordinanza era da censuare per avere omesso di considerare che era cessato il
pericolo di reiterazione nel reato atteso che il ricorrente era ormai fuori
dell’esercizio della professione di mediatore creditizio, nel cui ambito si sarebbe
sviluppata la condotta criminosa, tanto da avere perso gli incarichi precedenti e la
relativa retribuzione;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

1

Udita il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Giuseppe Lipera che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio , il 5 dicembre 2012

ha affermato che il documento era stato scritto dal Sanfilippo sotto dettatura del
Toscano (pag. 17).
3.5)-Anche riguardo alla idoneità ed adeguatezza della misura cautelare il
provvedimento impugnato risulta immune da censure, atteso che il Tribunale ha
evidenziato il pericolo di recidiva , desumendolo dalla gravità del fatto e della
condotta , indicativi di una tendenza e di una capacità al delitto, valutazioni
aggravate e confermate dai precedenti penali, tali da rendere evidente la pericolosità
dell’imputato e l’attualità del pericolo di recidiva, in relazione alla quale la misura
degli arresti domiciliari risulta necessaria al fine di contenere il pericolo di
reiterazione del reato.
3.6)41 Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto , in ordine al
pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici
rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti, anche riguardo al fattore “tempo”
adeguatamente preso in esame per giustificare l’attenuazione della misura cautelare.
3.7)-Consegue il rigetto del ricorso , con condanna alle spese del
procedimento ex art. 616 c.p.p.

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