Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9266 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9266 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BARI FIORELLA N. IL 13/08/1980
avverso la sentenza n. 3100/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G. 4085/2015
Motivi della decisione
De Bari Fiorella ricorre avverso la sentenza n.1500/2014 del 23.04.2014
della Corte d’Appello di Bari la ha condannata per rapina ed altro, lamentando
vizio di motivazione in ordine all’ affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
circostanze valutate assolutamente credibili dalla Corte di merito , con
riferimento agli stratto~menti ed alle spinte inferte alla vittima per vincerne la
resistenza. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo
una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955). Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata
che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della assa delle ammende.
Roma 15

re 2015

congruamente giustificata in relazione all’aver la persona offesa riferito

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