Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9266 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9266 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
I) SORGI CARLO N. IL 14/03/1969
avverso l’ordinanza n. 493/2012 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
30/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 Tribunale per il riesame di Genova, con ordinanza del 30.08.2012,
rigettava l’appello contro il provvedimento di rigetto del Gip di Sanremo
sull’istanza di sostituzione della misura cautelare nei confronti di :
SORGI CARLO
già condannato in primo grado alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C
1.400 di multa per il reato di rapina aggravata;
2.0)-Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’imputato,
MOTIVI ex art. 606 ,1° co lette) c.p.p.
1)-violazione dell’art. 275 bis cpp ed omessa motivazione in ordine alle ragioni per
le quali la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a
salvaguardare le esigenze cautelari ;
-l’ordinanza impugnata sarebbe da censuare per non avere motivato adeguatamente
in punto di adeguatezza della misura cautelare ex art. 275/co. l cpp;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici
In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il
controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità I) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti , risultanti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato , ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV 06 07.2007 n.
37878).
3.2)-Invero, quanto al merito, il Tribunale, ha congruamente e logicamente
motivato in ordine alle ragioni , in punto di fatto, per le quali ha ritenuto tutt’ora
sussistenti le esigenze cautelari giustificative della custodia cautelare in carcere,
richiamando i passaggi della sentenza di condanna dalla quale emerge che
l’imputato è state riconosciuto colpevole per una rapina commessa con violenza
ripetuta ai danni della vittima ed osservando che il Sorgi è gravato da numerosi
precedenti penali, così da rendere attuale il pericolo di recidiva;
-quanto all’adeguatezza, il Tribunale ha osservato che dalla condotta nel
delitto e dai precedenti penali emerge una spiccata pericolosità dell’imputato in
relazione alla quale il carcere risulta l’unica misura idonea a contenere la
pericolosità e la spiccata aggressività dimostrata.

Udita il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

3.3)-11 Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto , in ordine al
pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici
rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 5 dicembre 2012
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico ntile

Il Presidente
Ciro Petti
r

3.6)-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso , con condanna alle
spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. , nonché —ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

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