Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9265 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9265 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASELLA MAURIZIO N. IL 27/05/1960
avverso la sentenza n. 358/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /15.
efe, c, Qc>
che ha concluso per
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e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/02/2014

35255/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2012 la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello
proposto da Casella Maurizio avverso sentenza del 13 aprile 2011 con cui il Tribunale di Brescia
lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli articoli 81 cpv.
c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 per avere quale legale rappresentante di una società, al fine di evadere

operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni relative a tali imposte per l’anno 2004 e 2005
elementi passivi fittizi.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo denuncia la mancata
applicazione della sospensione condizionale della pena senza che al riguardo la corte
territoriale abbia fornito alcuna motivazione. Il secondo denuncia violazione dell’articolo 81
cpv. c.p., con correlato vizio motivazionale: non è stata applicata la continuazione essendo
stato ritenuto che l’appellante non avesse fornito elementi idonei a dimostrarla. Peraltro
l’imputato non ha obbligo di allegare specifiche ragioni in tal caso, bensì mero onere di
allegazione di copia della sentenza rispetto alla quale sussisterebbe il vincolo; e comunque gli
elementi erano stati addotti, senza che su di essi la corte territoriale motivasse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 II primo motivo lamenta la mancata applicazione della sospensione condizionale della
pena senza motivazione. Effettivamente il beneficio era stato chiesto nelle conclusioni del
primo grado e negato dal Tribunale, senza motivazione. Pertanto ciò era stato oggetto del
quarto motivo proposto nell’atto d’appello. Al riguardo, la sentenza impugnata non ha fornito
motivazione alcuna, pur avendo, nella descrizione dello svolgimento del processo, evidenziato
che era stata presentata doglianza per essere stato negato “all’imputato, del tutto
immotivatamente, il beneficio della sospensione condizionale della pena”. Il motivo risulta,
quindi, fondato.
3.2 II secondo motivo denuncia la mancata applicazione dell’istituto della continuazione
richiesta e la motivazione “pressoché inesistente” al riguardo. Deve anzitutto chiarirsi che la
richiesta di applicazione del suddetto vincolo in sede di cognizione non si può fondare
unicamente sulla produzione della sentenza rispetto al quale il vincolo viene prospettato (da
ultimo Cass. sez. VI, 24 novembre 2010 n. 43441, per cui

“ai fini del riconoscimento della

continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di allegazione degli

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per

specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso”;

tra gli arresti

conformi v.Cass. sez.V, 4 marzo 2004 n. 18586; Cass. sez. II, 13 maggio 2003 n. 40342;
Cass. sez. I, 27 giugno 1995 n. 10077). Peraltro, ciò viene in sostanza riconosciuto dallo
stesso ricorrente, che sposta la sua doglianza sul piano della omessa motivazione, da parte
della corte territoriale, sugli indici rivelatori segnalati nell’atto d’appello. E questa ulteriore
censura non corrisponde al contenuto dell’impugnata sentenza, che ha escluso il vincolo
continuativo sulla base di una motivazione sufficiente e congrua. Non solo è stato rilevato,

“idonei a dimostrare che i fatti in questione, commessi in diversi esercizi, fossero frutto di un
unico disegno criminoso”, ma altresì si è affermata la sussistenza di “elementi di segno
opposto” (come l’essersi avvalso l’imputato nelle frodi di competenza del Tribunale di Monza di
un soggetto diverso come intermediario fittizio), concludendo che, in luogo di un unico disegno
criminoso, si riscontrava piuttosto una “analogia delle condotte…indicativa di abitualità
criminosa” o comunque l’esistenza di “scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di
illeciti” (sulla ontologica divergenza effettivamente sussistente tra una generale abitualità
criminosa e lo specifico progetto criminoso atto a integrare la continuazione, oltre alla
giurisprudenza richiamata in maniera pertinente dalla corte territoriale – Cass. sez. V, 6
maggio 2010 n. 21236 e Cass. sez. VII, ord. 16 dicembre 2008-6 febbraio 2009 n. 5305 – cfr.
pure già Cass. sez. I, 24 gennaio 1994 n. 396). Il motivo risulta quindi infondato.
3.3 Occorre poi, a questo punto, rilevare che la fondatezza del primo motivo conduce ad
escludere che non sia stato, sotto il profilo della inammissibilità per manifesta infondatezza,
instaurato validamente il presente grado di impugnazione. Ne consegue – trattandosi di norma
la cui applicazione il giudice deve effettuare anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo la dichiarazione, ex articolo 129, comma 1, c.p.p., di estinzione per maturata prescrizione del
delitto commesso mediante la dichiarazione delle imposte per l’anno 2004, e dunque, non
sussistendo alcuna sospensione, prescritto in data 30 aprile 2013 in forza del regime vigente il più favorevole – introdotto dalla modifica dell’articolo 157 c.p. operata dalla I. 251/2005. Da
ciò discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al
reato commesso nell’anno 2005, essendosi quest’ultimo prescritto, e deve essere annullata con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per quanto concerne la conseguente
rideterminazione della pena, nonché in ordine alla questione sull’applicabilità del beneficio della
sospensione condizionale della pena. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato commesso nell’anno 2005
perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per

infatti, che gli elementi indicati dalla difesa per dimostrare la continuazione non risultavano

la determinazione della pena e la concedibilità della sospensione condizionale della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014

Il Consi

re Estensore

Il Presidente

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