Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9265 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9265 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
I) ANCORA ALESSANDRO N. IL 26/01/1979
avverso l’ordinanza n. 524/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
29/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.,

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 Tribunale per il riesame di Lecce, con ordinanza del 29.06.2012 , decideva
in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione riguardo a:
ANCORA ALESSANDRO
-sulla richiesta di riesame proposta in data 20.122011 avverso la misura cautelare
in carcere disposta in data 20.12.2001 dal GIP presso il Tribunale di Lecce per le
ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 DRP 309/90,
-il Tribunale rilevava che nelle more del procedimento l’imputato Ancora era stato
condannato in primo grado con sentenza del 28.07.2011, alla pena di anni 13 e mesi
6 di reclusione per ì reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90;
-all’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale respingeva il reclamo originariamente
proposto ex art. 309 CPP e confermava il provvedimento impugnato;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-violazione ed errata applicazione degli artt. 273-274,co.1 lett.c) —275 co. I bis
e 3 CPP in relazione all’art. 627 CPP e deduce che l’ordinanza impugnata:
-per un verso, aveva erroneamente applicato la sentenza n. 231/2011 della Corte
Costituzionale (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 275 co.3 CPP in
relazione al delitto ex art. 74 DPR 309/90) fondando la decisione su una non più
consentita presunzione di pericolosità ;
-per altro verso, aveva disatteso il giudicato cautelare già formatosi a seguito del
provvedimento di riesame di Lecce in data 03.08.2010 -che aveva annullato
l’originaria ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza- ;
al riguardo il ricorrente sottolineava che in relazione a tale giudicato cautelare,
andavano presi in esame nell’attuale fase solo gli elementi sopravvenuti ;
-per altro verso ancora, la decisione impugnata andava censurata per avere disatteso
la sentenza di annullamento, motivando la presente decisione sugli stessi elementi
indicati nella decisione annullata;
-Inoltre, il ricorrente sottolineava che la decisione impugnata aveva illogicamente
trascurato di considerare: -il decorso del tempo dalla commissione del fatto e:
-l’eccezionalità della situazione dell’imputato contro il quale era stata applicata la
misura cautelare dopo la sentenza di condanna;
2.2)-Infine, la decisione era da censurare per avere illogicamente trascurato di
considerare che l’imputato non aveva abusato del periodo in cui era stato a piede
libero , restando rintracciabile ed evidenziando la concreta ricorrenza dei
presupposti per una misura più attenuata;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
il rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Donata Anna Perrone che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN DIRITTO
3 0)-I motivi di ricorso sono totalmente infondati

-Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva e non contraddittoria motivazione
evidenziato tutte le ragioni fattuali e giuridiche che sostengono il provvedimento
restrittivo impugnato.
3.2)-In proposito va ricordato che nella specie la Corte di Cassazione aveva
censurato la precedente ordinanza per carenza di motivazione in ordine alla
concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e circa i criteri per i quali non era
stata ritenuta idonea altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere .
-Restringendo il presente esame in tali termini emerge l’infondatezza del ricorso
atteso che il provvedimento oggi impugnato risulta congruamente motivato avendo
osservato:
-quanto alla concretezza delle esigenze cautelari:
-che il ricorrente Ancora era stato condannato per i reati ex artt. 74 e 73 DRP 309/90
in ordine ai quali residuava una presunzione relativa -e non più assoluta- di
pericolosità;
-che, dall’esame degli atti non emergevano elementi atti ad escludere le esigenze
cautelari stesse , atteso:
-che la pericolosità dell’imputato emergeva: a)-dalla gravità del fatto, essendo
emerso dalla sentenza di condanna che il Dolce rivestiva la qualità di stabile
spacciatore al dettaglio previo approvvigionamento direttamente da Caramuscio
Salvatore, capo dell’associazione criminosa b)-dal ruolo niente affatto marginale del
medesimo, essendo emerso dalle intercettazioni telefoniche “la notevole quantità di
sostanza stupefacente che, per conto del clan, gli veniva affidata ai fini della
cessione a terzi” c)-dai precedenti penali riportati (pag.3);
-quanto all’attualità delle esigenze cautelari:
-che la pericolosità dell’imputato emergeva dalla predetta accertata adesione al
sodalizio criminale , i cui componenti — almeno in parte — “sono risultati partecipi
anche di un ulteriore sodalizio di stampo mafioso capeggiato da Caramuscio
Salvatore” , circostanza che dimostrava l’attualità della pericolosità.
3.3)-11 Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto , in ordine alla
sussistenza della concretezza ed attualità della pericolosità e delle esigenze cautelari,
che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di
illogicità evidenti e, soprattutto, pienamente aderente ai principi espressi nella
sentenza di annullamento, avendo apprestato adeguata motivazione in ordine alla
partecipazione dell’indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto,
non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all’interno dell’organizzazione
( principio conforme a Cassazione penale, sez. VI, 14/01/2008, n. 6867)

2

3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

15)-Risultano infondati anche gli altri motivi proposti riguardo al giudicato cautelare
precedentemente formatosi e agli elementi sopraggiunti, avendo il Tribunale
compreso ogni aspetto nella sua motivazione, dovendosi ricordare che a seguito di
annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non può fondare la
nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti dalla Cassazione illogici o carenti,
però ha libertà di pervenire allo stesso risultato decisorio della sentenza annullata,
basandosi su argomentazioni diverse da quelle censurate o integrando – come
avvenuto nella specie – quelle già svolte. ( Cassazione penale, sez. III, 09/02/2012,
n. 13349 )
3.6)-Al riguardo deve sottolinearsi :
-che in ordine agli elementi sopravvenuti da prendere in esame al fine delle
esigenze cautelari, il Tribunale ha congruamente ricavato tali elementi dalla sentenza
di condanna nel frattempo intervenuta, in tal modo congruamente applicando il
principio per il quale la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé
fatto nuovo , tale da superare il precedente giudicato cautelare ( Cassazione penale,
sez. I, 11/12/2008, n. 13904 )
-che riguardo all’attualità della pericolosità , il Tribunale ha richiamato
l’accertamento di responsabilità dell’imputato in ordine al reato associativo ex art. 74
DPR 309/90, così congruamente applicando il principio per il quale , nel caso di
condanna per associazione per delinquere , si deve ritenere operante una presunzione
semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel
tempo del vincolo malavitoso, la quale può essere superata quando siano acquisiti
elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità.
( Cassazione penale, sez. 1, 12/01/2011, n. 7196 )
3.7)-Anche con riferimento alla scelta delle misure alternative al carcere la
motivazione adottata appare immune da censure, avendo sottolineato che per i
criteri generali di adeguatezza e gradualità per come imposti dalla condanna già
irrogata e per la personalità dell’imputato per come sopra lumeggiata, non era
consentito di ritenere che il prevenuto non avrebbe omesso di mantenere i contatti
con l’organizzazione criminale ove fosse stato posto al regime degli arresti
domiciliari.
-Il Tribunale ha osservato che la mancata fuga non era indice di resipiscenza atteso
che l’Ancora, nell’anno 2009 era tornato ad essere ben inserito negli ambienti di tipo
mafioso e la contiguità con ambienti mafiosi dediti al narcotraffico era indice della

3

-Non va dimenticato che il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del
provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa
valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza
rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità
evidenti, risultanti cioè “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
( Cassazione penale, sez. IV, 06/07/2007, n. 37878 )

inidoneità del regime degli arresti domiciliari a contenere la capacità criminosa del
prevenuto in considerazione del particolare ambiente malavitoso sopra descritto .
-Anche al riguardo, il Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto , in
ordine al pericolo di recidiva nel caso di ulteriore attenuazione della misura, che
appare congruamente motivata , con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di
illogicità evidenti.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 5 dicembre 2012
Il Consigliere Estens re
Dott. Domenica G tile

Il Presidente
Dott. Ciro P
(

3.8)-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA