Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9264 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9264 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DOLCE GIANNI N. IL 16/02/1979
avverso l’ordinanza n. 527/2012 TRIB. LIBERTÀ’ di LECCE, del
29/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor vv.;

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 Tribunale per il riesame di Lecce, con ordinanza del 29.06.2012 , decideva
in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione nel procedimento cautelare a carico di:
DOLCE GIANNI
-riguardo alla richiesta di riesame proposta in data 20.12.2011 avverso l’ordinanza
applicativa della misura cautelare in carcere emessa in data 20.12.2001 dal GIP
presso il Tribunale di Lecce relativamente alle ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e
73 DRP 309/90,
-il Tribunale rilevava:
-in primo luogo, che nelle more del procedimento il Dolce era stato condannato in
primo grado, con sentenza del 28.07.2011, alla pena di otto anni di reclusione per í
reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90 e:
-in secondo luogo, che nelle more del procedimento di secondo grado la Corte di
Appello di Lecce con ordinanza del 12.04.2012 aveva disposto la sostituzione
della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, stanti le
ragioni di incompatibilità della detenzione carceraria con l’accertato grave stato di
malattia ;
-all’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale respingeva il reclamo originariamente
proposto ex art. 309 CPP e confermava l’ordinanza applicativa degli arresti
domiciliari come disposto dalla Corte di appello di Lecce;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art, 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-violazione ed errata applicazione degli artt. 273-274,co.1 lett.c) —275 co. l bis e
3 CPP in relazione all’art. 627 CPP, atteso che l’ordinanza impugnata:
-per un verso, aveva erroneamente applicato la sentenza n. 231/2011 della Corte
Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 co.3
CPP in relazione al delitto di cui all’art. 74 DPR 309/90, in quanto il Tribunale
aveva sostanzialmente fondato la decisione su una non più consentita presunzione di
pericolosità ;
-per altro verso, aveva disatteso il giudicato cautelare già formatosi a seguito del
provvedimento di riesame di Lecce in data 03.08.2010 —che aveva annullata
l’originaria ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza- ;
al riguardo il ricorrente sottolineava che in relazione a tale giudicato cautelare,
andavano presi in esame nell’attuale fase solo gli elementi sopravvenuti ;
-per altro verso ancora, la decisione impugnata andava censurata per avere disatteso
la sentenza di annullamento con rinvio, fondando la presente decisione sugli stessi
elementi con i quali era stata motivata la decisione annullata;

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
il rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore Avv. Donata Anna Perrone che conclude per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN DIRITTO
3 0)-I motivi di ricorso sono totalmente infondati .
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici .
a)-Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva e non contraddittoria
motivazione evidenziato tutte le ragioni fattuali e giuridiche che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato.
b)-In proposito va ricordato che nella specie la Corte di Cassazione aveva censurato
la precedente ordinanza per carenza di motivazione in ordine alla concretezza ed
attualità delle esigenze cautelari e circa i criteri per i quali non era stata ritenuta
idonea altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.
c)-Restringendo il presente esame in tali termini emerge l’infondatezza del ricorso
atteso che il provvedimento oggi impugnato risulta congruamente motivato avendo
osservato:
-quanto alla concretezza delle esigenze cautelari:
-che il Dolce era stato condannato per i reati ex artt. 74 e 73 DRP 309/90 in ordine ai
quali residuava una presunzione relativa -e non più assoluta- di pericolosità;
-che, dall’esame degli atti non risultavano elementi atti ad escludere le esigenze
cautelari stesse, atteso:
-che la pericolosità dell’imputato emergeva: a)-dalla gravità del fatto, avendo la
sentenza di condanna accertato che il Dolce rivestiva la qualità di “stabile
spacciatore al dettaglio dell’associazione criminosa capeggiata da Caramiscio
Salvatore” b)-dal ruolo niente affatto marginale del medesimo , risultando dalle
intercettazioni telefoniche “l’elevato grado di fiducia di cui il Dolce godeva presso
i capi del sodalizio criminoso” c)-dai precedenti penali riportati;
-quanto all’attualità delle esigenze cautelari:
-che la pericolosità dell’imputato e la sua attualità emergeva : a)-dalla predetta
accertata adesione al sodalizio criminale , i cui componenti — almeno in parte
“sono risultati partecipi anche di un ulteriore sodalizio di stampo mafioso
capeggiato da (‘aramiscio Salvatore” b)-dai numerosi e gravi carichi pendenti;

2

-la decisione impugnata aveva illogicamente trascurato di considerare: -il ruolo
marginale dell’imputato, per come emergente dalla decisione di condanna, -il
decorso del tempo dalla commissione del fatto e, -l’eccezionalità della situazione
dell’imputato contro il quale era stata applicata la misura cautelare dopo la sentenza
di condanna;
2.2)-La decisione era inoltre da censurare , per essersi illogicamente limitata a
prendere in esame l’ordinanza della Corte di appello che aveva già concesso gli
arresti domiciliari, senza adeguatamente motivare riguardo all’esistenza dei
presupposti per una misura più attenuata;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

a)-Non va dimenticato che il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del
provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa
valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza
rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità
evidenti, risultanti cioè “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
( Cassazione penale, sez. IV, 06/07/2007, n. 37878 )
3.3)-Anche con riferimento alla scelta delle misure alternative al carcere la
motivazione adottata appare immune da censure, avendo sottolineato, per un verso,
che il Dolce aveva già ottenuto la misura degli arresti domiciliari per motivi di salute
e , per altro verso che un’ulteriore attenuazione di tale misura non era consentita ,
sia per i criteri generali di adeguatezza e gradualità per come imposti dalla condanna
già irrogata e, sia per la personalità dell’imputato per come sopra lumeggiata, tale
da non consentire di ritenere che una misura cautelare più lieve sarebbe stata in
grado di “costituire un ,freno inibitore sufficiente ad ostacolare la propensione
criminale del Dolce” (pag.3)
a)-Anche al riguardo, il Tribunale ha compiuto una valutazione in fatto in ordine
al pericolo di recidiva nel caso di ulteriore attenuazione della misura , che appare
congruamente motivata , con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di illogicità
evidenti.
3.4)-Risultano infondati anche gli altri motivi proposti riguardo al giudicato cautelare
precedentemente formatosi e agli elementi sopraggiunti, avendo il Tribunale preso
in esame l’intera vicenda , dovendosi ricordare che a seguito di annullamento per
vizio di motivazione, il giudice del rinvio non può fondare la nuova decisione sugli
stessi argomenti ritenuti dalla Cassazione illogici o carenti, però ha libertà di
pervenire allo stesso risultato decisorio della sentenza annullata, basandosi su
argomentazioni diverse da quelle censurate o integrando – come avvenuto nella
specie – quelle già svolte. ( Cassazione penale, sez. III, 09/02/2012, n. 13349 )
3.5)4 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p.
in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi

3

3.2)41 Tribunale ha compiuto così una valutazione in fatto sulla esistenza della
concretezza ed attualità della pericolosità e delle esigenze cautelari, che appare
congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di illogicità
evidenti e, soprattutto, pienamente aderente ai principi espressi nella sentenza di
annullamento, avendo apprestato adeguata motivazione in ordine alla partecipazione
dell’indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non
esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all’interno dell’organizzazione
( principio conforme a: Cassazione penale, sez. VI, 14/01/2008, n. 6867)

della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e
valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili .

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deliberato in Roma il 5 dicembre 2012
11 Consigliere Estensore
Dott. Domenico entile

Il Presidente
Dott. Ciro P

Cp

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

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