Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9263 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9263 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERELLO UMBERTO N. IL 05/03/1967
avverso la sentenza n. 126/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 15/12/2015
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R.G. 3886/2015
Motivi della decisione
Cerello Umberto ricorre avverso la sentenza n.512/2014 del 18.11.2014
della Corte d’Appello di Campobasso che lo ha condannato per truffa ,
lamentando vizio di motivazione in ordine all’ affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
con specifico riferimento ai raggiri posti in essere quali il richiamarsi ad una
inesistente legame parentale e il possesso del tesserino sanitario di tale persona.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep.
31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep.
25/2/1994, rv 196955). Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
Il Presidente
congruamente giustificata in relazione al configurarsi della truffa contrattuale ,