Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9263 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9263 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MURRU AGOSTINO N. IL 03/05/1956
avverso il provvedimento n. 29996/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 05/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1)-Nella specie si verte in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, promosso ex
art. 625 bis c.p.p. da
MURRU AGOSTINO
avverso la sentenza emessa da questa Corte di Cassazione, sesta sezione penale, in data
18.01.2012 – 09.02.2012 n. 5012/12 con la quale si dichiarava inammissibile il ricorso
presentato avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Cagliari del
17.02.2011.
MOTIVO UNICO ex art. 625 bis c.p.p.
2)41 ricorrente deduce di essere stato condannato per il delitto ex art. 337 CP
commesso in data 06.07.1999 , il cui termine di prescrizione, alla luce dell’art. 157 CP
così come modificato con la novella ex D.Lvo del 2005 n. 251 , si era consumato in
anni sette e mesi sei e cioè nel corso del giudizio di merito;
La corte di appello, prima, e la Corte di cassazione, poi, avrebbero dovuto applicare
la legge più favorevole al reo ;
La Corte di cassazione era incorsa nell’errore di fatto, avendo omesso di valutare la
questione , dichiarando inammissibile il ricorso e confermando la pronuncia di
condanna.
CHIEDE la correzione dell’errore di fatto così compiuto.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
3)-Va subito ricordata la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha più volte
statuito, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, che è
necessario sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da
una svista o da un equivoco , la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente
rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso , e che abbia
determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa, per
cui deve escludersi che il rimedio possa essere utilizzato al fine di denunciare un
errore di valutazione. (Cass. Pen. Sez. III, 21.06.2007 n. 35509)
4)-Tanto premesso si deve osservare che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
la sentenza oggetto del presente ricorso, ha preso esplicitamente in esame il motivo
proposto riguardo alla prescrizione osservando che: “il reato – commesso il
6.7.2005 – non si è prescritto, perché, dovendosi applicare la disciplina antecedente
alla riforma introdotta dalla legge n. 251/2005 (v.Cass.Sez.(1, 24.11.2011, Rancan) il
termine massimo di prescrizione , pari a quindici anni, non è ancora decorso” .(pag.3)
5)-Emerge chiaramente , perciò, l’inammissibilità del ricorso proposto perché la
decisione della sezione sesta penale non è stata frutto di un errore di percezione , come
sostenuto dal ricorrente, bensì è stata determinata da una precisa e motivata valutazione

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. Marcello Manna che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi del ricorso.

degli atti processuali , tale da giungere alla conclusione che la prescrizione non era
ancora maturata.

7)-Le circostanze segnalate dalla difesa (mancata percezione della prescrizione già
maturata in applicazione della legge n. 251/2005 ) non depongono per un errore di fatto
ex art. 625 bis c.p.p. ma semmai per una questione di valutazione_
8)-Né può ravvisarsi il fondamento del ricorso nella circostanza (per altro dedotta solo
in sede di discussione) che la predetta motivazione indica la data di consumazione del
reato al 6.7.2005 anziché al quella del 6.7.1999 (vedi capo di imputazione) posto che
si tratta di mera svista, priva di conseguenze ai fini della decisione.
9)-Deve infatti ribadirsi (Cass., sez. 2, 11 ottobre 2005, Nahmad) che, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso straordinario, occorre che sia denunciata una mera svista
materiale cioè una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato
l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia
immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del
contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un’efficacia causale determinante
nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa. Ossia deve trattarsi di un errore
materiale, il frutto di una divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva
del giudice e volontà manifestata, mentre l’errore di fatto è l’erronea percezione causata
da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che
ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso
(Cass., sez. 4, 28 giugno 2005, Chino).
10)-Nella specie l’errore non ha avuto incidenza nella decisione atteso che, avendo
ritenuto che il termine di prescrizione da applicare era quello di anni quindici, la
conclusione cui è giunta la sentenza non sarebbe mutata anche considerando il reato
consumato alla data indicata nel capo di imputazione del 6.7.1999.
11)-Solo per completezza di motivazione va ricordato che la decisione impugnata
risulta del tutto conforme alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di
prescrizione, laddove si è affermato il principio che la norma transitoria che, per i
processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge n.
251/2005 (da individuarsi in quelli nei quali sia già stata pronunciata la sentenza di
primo grado) comporta l’applicazione della disciplina previgente, anche se meno
favorevole, non contrasta con l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e,
per essa, con l’art. 117 cost., giacché, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 236/2011 (dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’alt 10, comma 3, l_ n. 251/2005, in relazione alle norme sopra citate),
il principio di retroattività della legge più favorevole, in linea con l’orientamento già
espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, riguarda le sole disposizioni che

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6)-La Giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto
preso in considerazione nell’ipotesi di ricorso straordinario in cassazione di cui all’art.
625 bis c.p.p. deve consistere in una falsa percezione delle risultanze processuali in
cui sia incorsa la Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di
esse. (Cass. Pen. Sez.11, 23.05.2007 n. 23417)

definiscono i reati e le pene che li reprimono e tra esse non possono, quindi, farsi
rientrare le norme in materia di prescrizione. ( Cassazione penale, sei V, 26/09/2011,
n. 40886 )

13)-Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art.616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di
una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
1000,00.

P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05 dicembre 2012 .

12)-Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile non rientrando nella fattispecie
dell’art. 625 bis c.p.p.

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