Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9262 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9262 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONORATO GIUSEPPE N. IL 09/04/1937
avverso l’ordinanza n. 763/2012 TRIB. LIBERTÀ’ di MILANO, del
04/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difenso Avv.;

Data Udienza: 23/11/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-La Corte di appello di Milano, nell’ambito del procedimento penale a carico di
ONORATO GIUSEPPE
confermava la sentenza di condanna del medesimo alla pena di anni 25 di reclusione
comminata per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e , con
ordinanza del 14.11.2011 rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere ovvero, in subordine, del ricovero
ospedaliero, richiesta giustificata dalle condizioni di salute dell’imputato, ritenute
dal medesimo incompatibili con la custodia in carcere;
1.2)-11 Tribunale per il riesame, in sede di appello ed all’esito di apposito incarico
peritale, confermava il provvedimento impugnato;
1.3)-La Corte di cassazione, con sentenza del 11.04.2012 annullava tale
provvedimento con rinvio per nuovo esame osservando:
—che l’ordinanza aveva valorizzato i risultati dell’accertamento peritale , rilevando
che l’incompatibilità con lo stato detentivo carcerario non sussisteva purché, con
riferimento alla specifica problematica delle apnee notturne , il detenuto venisse
dotato dell’apposito strumento “C-PAP” salvavita
-che. tuttavia , la motivazione risultava monca non avendo considerato che
l’apparecchio cui si faceva cenno non era stato ancora fornito, in contrasto con il
principio per il quale l’incompatibilità col regime carcerario doveva essere
effettuato in concreto con riferimento alle possibilità oggettive di terapia all’interno
della struttura carceraria;
1.4)-A seguito del giudizio in sede di rinvio, il Tribunale di Milano, con ordinanza
del 04.06.2012, rilevato che nelle more l’apparecchio salvavita era stato reperito e
posto a disposizione del detenuto, ritenute insussistenti le altre ragioni di
incompatibilità con il regime detentivo, respingeva l’appello e confermava il
provvedimento impugnato.
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2.1)-11 ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 275/co.4
ter CPP per avere trascurato di considerare le altre patologie da cui era affetto e che
risultavano comunque incompatibili con il regime carcerario , quali: -la cronica
incontinenza urinaria , per il quale l’imputato era in attesa di intervento dal 2009 e:
-la problematica cardiaca che, pur apparendo silente, esponeva il ricoprente al
pericolo di vita;
-il ricorrente lamentava che la motivazione impugnata aveva ritenuto che la
fornitura dello strumento skiva vita fosse sufficiente ai fini della decisione sulla
incompatibilità con il regime detentivo illogicamente trascurando le altre patologie,

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore Avv. Emilio Sallustri sostituto processuale del Difensore di
fiducia Avv. Federica Confalonieri, che ha concluso per raccoglimento dei motivi
di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

parimenti accertate e rilevanti ai fini dell’incompatibilità, giudizio che andava
ragguagliato alle condizioni complessive di salute del detenuto;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1)-11 Tribunale si è uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione in sede di annullamento ed ha colmato il vuoto motivazionale sanzionato
in quella pronuncia, osservando che a seguito della fornitura dell’apparecchiatura “CPAP” si era assicurata anche in concreto un’adeguata terapia a favore dell’imputato
anche all’interno della struttura carceraria
3.2)-11 ricorrente, pur prendendo atto di tale aspetto, lamenta che il Tribunale abbia
omesso di considerare che la sua situazione di salute andava valutata nel complesso
al fine del giudizio di incompatibilità con il regime carcerario e non limitata al solo
aspetto delle apnee notturne e relativa terapia, ma il motivo non coglie nel segno
atteso che anche in materia di giudizio cautelare (nella specie, personale), come nel
giudizio di merito, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato
dalla Corte di cassazione e deve limitarsi, nell’indagine che gli è devoluta, ad
esaminare il “punto” della decisione oggetto di annullamento, con divieto di
estendere l’indagine a vizi di nullità non riscontrati dalla Corte, salva la
sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato
degli atti. ( Cassatone penale. sei. Il. (i1’04/2011, n. 15757 -conf. Se/. IV. 14
marzo 2000, n. 1 733 )
3.3)-La motivazione impugnata risulta pertanto immune da censure avendo
adeguatamente colmato il vuoto motivazionale censurato e non potendosi riaprire la
questione in ordine alle altre parti della motivazione che non sono state oggetto di
annullamento.
3.4)-Per completezza motivazionale va osservato, tuttavia, che il tribunale non si è
sottratto all’esame , nel complesso, dell’intero stato di salute del ricorrente, avendo
rilevato che persisteva la situazione di compatibilità anche con riferimento alla
problematica dell’incontinenza urinaria per la quale la Direzione del carcere aveva
confermato la programmazione dell’intervento chirurgico ed anche con riferimento
alla problematica cardiaca per la quale la Direzione del carcere aveva segnalato il
continuo monitoraggio culminato, da ultimo, con visita specialistica effettuata in
data 11.05.2012 con esito compatibile con il regime detentivo.
3.5)-11 provvedimento impugnato risulta congruo anche in relazione all’intera
condizione di salute del ricorrente perché fondato su dati clinici e specifici
accertamenti peritali e sorretto da motivazione adeguata ed esente da illogicità
evidenti sicché risulta non censurabile in questa sede di legittimità ove, in tema di
misure cautelari personali , il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo
esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a
due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende

2

Il ricorso è infondato.

l’atto
incensurabile in sede di legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato ; 2) l’assenza di illogicità
evidenti , risultanti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
(vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n. 37878).
3.6)-Consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ex art. 616
c.p.p. ;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23. 11. 2012

PQM

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