Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 926 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 926 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GIORDO Raffaele, n. Sassari 9.7.1983
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari n. 99/2014 del 29/05/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. E. V. Scardaccione, che ha
concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Sassari ha confermato quella emessa in data 12/02/2014 dal GIP del medesimo Tribunale, con cui erano stati disposti gli arresti
domiciliari nei confronti di Giordo Raffaele, provvisoriamente accusato del reato di cui agli artt.
110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), in relazione all’importazione dalla
Inghilterra in Sardegna di gr. 300 di sostanza stupefacente del tipo MDMA, materialmente eseguita dal complice Dore Antonio, nonché dei reati di tentata violenza privata e lesioni personali
in danno dello stesso Dore (artt. 110, 56, 610, 582, 585 cod. pen,, capo C).

1

Data Udienza: 25/11/2014

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, fondati sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Dore – determinatosi a collaborare con gli inquirenti dopo essere stato fatto segno dell’aggressione fisica oggetto della contestazione di cui al
capo C da parte degli originari complici, per avere trattenuto parte della sostanza in acconto
rispetto al compenso spettantegli – che trovano riscontro negli esiti delle intercettazioni telefoniche a carico degli indagati nonché nella comprovata partecipazione del Giordo alla citata
spedizione punitiva.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo violazione di legge e vizio

del Dore quale elemento di riscontro obiettivo rispetto ad una chiamata in correità, riferita al
reato in materia di stupefacenti, invece del tutto inattendibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1 Si deve dare atto, invero, che la motivazione del provvedimento impugnato appare in
parte lacunosa, dando ad esempio per comprovata la partecipazione del ricorrente alla spedizione punitiva in danno del Dore senza ulteriori specificazioni; né meglio precisati si rivelano
gli esiti dell’attività di captazione, rispetto ad una chiamata in correità delineata solo nelle sue
linee essenziali.
Più diffusa e congrua sul punto si rivela, tuttavia, la motivazione dell’ordinanza genetica che
indica quali elementi di riscontro della chiamata in correità riferita al reato di cui al capo A): le
verifiche degli spostamenti aerei e dei relativi orari di volo del Dore alle date da lui stesso indicate per l’effettuazione del viaggio in Inghilterra e quanto al reato di cui al capo C): il referto
medico rilasciato al Dore, compatibile con il tipo di lesioni riportate, il contenuto di un SMS trasmesso ad un amico (tale Madeddu); il tenore della conversazione telefonica intercettata (pag.
4-5 motiv. ord. GIP) con l’amico Farbo e le preoccupazioni ivi esplicitate per l’aggressione
subita da parte, fra gli altri, del ricorrente Giordo.

1.2 Ciò premesso, pur vertendosi in un caso diverso da quello, molto più frequente, in cui il
Tribunale del riesame è chiamato ad esercitare il potere – dovere di integrare le insufficienze
motivazionali del provvedimento impugnato (ex multis e tra le più recenti, Sez. 6, sent. n.
12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462; Sez. 6, sent. n. 8660 del 04/02/2014, Rescigno,
Rv. 258 811; Sez. 2, sent. n. 12537 del 04/12/2013, Susassi, Rv. 259554), non v’è dubbio che
il meccanismo della reciproca integrazione tra le motivazioni del provvedimento di riesame e di
quello impugnato operi ugualmente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali
dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro (Sez. 6,
2

di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la propria partecipazione all’aggressione in danno

sent., n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517; Sez. 6, sent. n. 3678 del 17/11/1998,
Panebianco R e altro, Rv. 212685).
Trattandosi, infatti, di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza riguardo ai presupposti di
applicabilità della misura cautelare (Sez. 2, sent. n. 672 del 23/01/1998, Trimboli D, Rv.
212768), sempre che nel provvedimento impugnato – com’è nel caso di specie – siano state
adeguatamente indicate le ragioni logico-giuridiche che ne hanno determinato l’emissione
(Sez. 1, sent. n. 3805 del 29/05/1997, Chiochia e altri, Rv. 207981; Sez. 1, sent. n. 306 del
20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869).

ignorarsi la motivazione dell’ordinanza confermata, concorrendo entrambe a costituire la condizione per una legittima privazione della libertà personale; ciò deriva dalla particolare natura
dell’istituto del riesame, desumibile in particolare dal fatto che l’art. 309 cod. proc. pen. Prevede implicitamente, ma chiaramente, che con la ‘conferma’ si recepisca il contenuto del provvedimento al quale si riferisce, salva evidentemente l’ipotesi nella quale si escluda la validità di
taluna delle proposizioni che in detto provvedimento siano state svolte (Sez. 1, sent. n. 2785
del 12/06/1992, Savino ed altro, Rv. 191042)

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 25/1 2014

Ne deriva che in sede di sindacato di legittimità richiesto sull’ordinanza di conferma non può

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