Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 926 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 926 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CANDIA ALFONSO N. IL 09/06/1978
avverso la sentenza n. 3178/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza applicava, fra l’altro, a DI CANDIA Alfonso,
a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al
delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 21 novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che lamenta l’applicazione dell’aggravante della violenza alle cose.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena e qualificazione del fatto (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità.
Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può porre in discussione i termini fattuali dell’imputazione, corretta secondo quanto risulta dal capo di imputazione, evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di
legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’ novembre 2013.

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