Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 926 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 926 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Tota Alketa, nata in Albania il 13/5/1977
Kurtì Memli, nato in Albania il 27/7/1961
Dokai Faiken, nato in Albania il 29/10/1991

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data
20/7/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto dichiarare inammissibili i
ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/7/2015, il Tribunale del riesame di Napoli annullava
il provvedimento emesso 1’8/6/2015 dal Giudice per le indagini preliminari dello
stesso Ufficio, limitatamente al capo P) della rubrica (ipotesi di cui all’art. 601
cod. pen.) ed al capo L) (induzione e sfruttamento della prostituzione, contestata

Data Udienza: 10/11/2015

,

al solo Dokai in Napoli, fino al 2014), e confermava nel resto; era così ribadita la
misura della custodia cautelare in carcere disposta – tra gli altri – a carico di
Memli Kurti e Faiken Dokai, e quella degli arresti domiciliari nei confronti di
Alketa Tota, ai quali erano contestati la partecipazione (al Memli la promozione
ed organizzazione) ad un’associazione per delinquere finalizzata al
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, tratta delle persone,
riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina, nonché ulteriori reati fine.
2. Propongono ricorso per cassazione Tota, Kurti e Dokai, deducendo – con
unico motivo – la violazione degli artt. 268, comma 1, 271, comma 1, 309, 359
cod. proc. pen., 89, 115 disp. att. cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame
avrebbe rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevata per mancata indicazione delle generalità dell’interprete sia nei cd.
brogliacci che nei verbali delle operazioni – con palese violazione di legge: ed
invero, se per un verso l’inserimento dei verbali di nomina nel T.I.A.P.
(Trattamento informatico atti processuali)

sarebbe avvenuto soltanto il

21/7/2015, in esito all’udienza camerale di riesame (e senza che ne venisse
fissata una nuova), per altro verso le stesse nomine sarebbero state effettuate
nell’aprile e settembre del 2014, a fronte di un’informativa finale della Squadra
mobile di Napoli – contenente plurimi riferimenti a conversazioni in lingua
straniera tradotti con l’ausilio dei medesimi interpreti – datata 20/10/2013. Una
nomina del tutto tardiva, quindi, che non potrebbe affatto costituire “sanatoria”
della nullità che avrebbe così colpito i verbali delle operazioni ai sensi degli artt.
268, comma 1, 271, comma 1, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L’ordinanza deve essere annullata con rinvio.
Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare il contesto normativo di
riferimento, a muover dall’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale
“Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto
verbale”. Di seguito, l’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che “Il
verbale delle operazioni previsto dall’art. 268, comma 1, del codice contiene … i
nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni”, e quindi anche
del traduttore e dell’interprete, se le comunicazioni si sono svolte in lingua
straniera (operazione di natura non meramente materiale, ma intellettuale e
necessitante specifiche competenze tecniche). Di seguito, deve esser menzionato
l’art. 142 cod. proc. pen., secondo il quale “il verbale è nullo se vi è incertezza
assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico
ufficiale che lo ha redatto”. Da ultimo – ma solo perché disposizione di chiusura –

2

..

l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che “i risultati delle
intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state
eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate
le disposizioni previste dall’art. 267 e art. 268, commi 1 e 3”.
Sì da doversi affermare, quindi, che risulta evidente la precisa volontà del
codice di rito di rendere note le generalità dei soggetti terzi della cui
collaborazione la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero si avvalgano nel corso
delle indagini, al fine di rendere verificabile da parte della difesa – sin dalla fase

attraverso le quali la stessa si è svolta. «D’altra parte, se fossero utilizzabili
consulenze e traduzioni svolte per la polizia giudiziaria da soggetti di cui si
ignorino le generalità, si verrebbe ad attribuire la fidefacenza ad atti di indagine
che, pur svolti da agenti di p.g., non sono il frutto delle loro competenze
tecniche, in quanto si sottraggono alla loro capacità di comprensione; e si
verrebbe altresì ad attribuire la gravità indiziaria a contenuti investigativi che,
pur materialmente assunti dalla p.g., non sono espressione della attività
cognitiva ed elaborativa degli agenti di p.g., ma di soggetti estranei non
identificabili» (Sez. 3, n. 49331 del 12/11/2013, Muka, Rv. 257291).
Orbene, con riguardo al caso di specie il Tribunale del riesame rispondendo alla medesima doglianza – ha affermato che non si sarebbe
verificata alcuna violazione di legge, atteso che il pubblico ministero avrebbe
comunque effettuato le nomine degli interpreti-consulenti tecnici in epoca
precedente rispetto all’informativa finale del 29/10/2013 (come risultante dalla
stessa, p. 599) e che, pertanto, le relative indicazioni soggettive sarebbero state
conoscibili dalle parti, salvo poi inserire nel T.I.A.P. la relativa documentazione
soltanto il giorno dell’udienza camerale innanzi allo stesso Collegio. Sì da
concludere che «la difesa ben avrebbe potuto diligentemente attivarsi presso il
Gip in sede allo scopo di accedere al nominativo dell’ausiliario, prendendo visione
del verbale di conferimento incarico inserito in atti».
Tale motivazione, però, non consente di comprendere a quali verbali di
conferimento incarico il Tribunale faccia riferimento, atteso che quelli allegati
dalla difesa con il presente ricorso – e relativi al medesimo procedimento n.
49887/2013 – sono stati emessi in epoca successiva all’informativa del
29/10/2013 e, in particolare, il 17/4/2014 (nomina di Valbona Malaj e di Anila
Haznedari) ed il 18/9/2014 (nomina di Ioana Bordea); sì da non esservi prova
rassicurante circa la coincidenza dei medesimi ausiliari.
L’ordinanza in oggetto, pertanto, deve essere annullata con rinvio al
Tribunale d Napoli, sezione riesame, al fine di verificare se

«gli interpreti

consulenti tecnici nominati dall’A.G. procedente», menzionati nel provvedimento

3

delle indagini preliminari – sia l’attività investigativa sia le attività tecniche

come già nominati all’epoca della redazione dell’informativa finale siano, o meno,
gli stessi di cui ai decreti allegati al ricorso.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art.
94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

riesame.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma
att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

nsigliere estensore

Il Presidente

1-ter, disp.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione del

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