Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 926 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 926 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUARINO ANIELLO N. IL 13/06/1985
avverso la sentenza n. 9609/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 01/12/2016
22431/16
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato Aniello GUARINO ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Benevento in data
29.10.2010, appellata dallo stesso imputato, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 337 c.p. e lo ha condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione per l’omessa completa considerazione degli
elementi disponibili, per l’errata interpretazione di essi e delle regole logiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1.12.2016
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alla motivazione resa con la
quale non si confronta in alcun modo.