Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9259 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9259 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELLA BIAGIO MASSIMILIANO N. IL 02/03/1971
avverso l’ordinanza n. 367/2012 TRIB. LIBERTA’ dì GENOVA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 GIP presso il Tribunale di Genova , con ordinanza del 29.05.2012
applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di :
VELLA BIAGIO MASSIMILIANO
perché indagato per una serie di rapine aggravate ex artt. 628 co. I e 3 CP :
-capo 1)-del 27.01.2012, ai danni del panificio “Il sapore del peccato” ;
-capo 2)-del 08.02.2012 ai danni della tabaccheria Cangiassi;
-capo 3)-del 12.02.2012, ai danni della tabaccheria “Isla della Tortuga”;
-capo 4)-del 09.02.2012, ai danni della farmacia Bocchiotti;
1.2)41 Tribunale per il riesame di Genova, con ordinanza del 18.06.2012, respingeva
il ricorso e confermava il provvedimento cautelare impugnato;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-violazione di legge ed illogicità della motivazione, avendo il Tribunale
rintracciato gli elementi di accusa su indizi privi del carattere della univocità,
concordanza e precisione;
In particolare:
a)-la circostanza che il rapinatore aveva commesso le rapine mediante l’utilizzo di un
motorino di colore bianco era illogico e contraddittorio:
-in primo luogo perché nella rapina del 27.01.12 (capo 1) non si segnalava l’uso del
motorino di colore bianco;
-in secondo luogo perché la rapina del 12.02.2012 era stata commessa con un
motorino bianco ma il Tribunale aveva trascurato di considerare che il giorno prima
un motorino di analogo colore era stato sequestrato all’indagato Vella, sicché era
illogico motivare con la possibilità che era facile per l’indagato procurarsi un altro
motociclo di uguale colore perché molto comune, senza avvedersi della
contraddizione di tale proposizione che evidenziava come il dato dell’uso di un
motorino di quel colore era privo di seria valenza indiziaria ;
b)-le circostanze della somiglianza fisica e della somiglianza del vestiario erano
parimenti prive di precisione e di gravità, atteso:
-quanto all’abbassamento di una palpebra dell’occhio, segnalata dalla teste Vergiu
come caratteristica del rapinatore , non era utilizzabile posto che la teste aveva
menzionato la palpebra sinistra mentre lo steso Tribunale dava atto che tale
caratteristica era presente nell’indagato, ma all’occhio destro;
-quanto all’abbigliamento, il Tribunale aveva valorizzato il dato di una giacca che
la Polizia aveva notato indosso Vella e che era indicata nella segnalazione del
18.03.2012 ; in base a questi dati il Tribunale aveva ritenuto che si trattava dalla
medesima giacca indossata dal rapinatore raffigurato in una telecamera di
sorveglianza ma , a parere JJ ricorrente tale argomentazione era illogica e

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono fondati.
3.1)-In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il controllo
di legittimità va effettuato sull’atto impugnato al fine di verificare che il testo di
esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo :
1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti , risultanti “prima facie”
dal testo del
provvedimento impugnato , ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n.
37878).
3.2)-Nella specie , la motivazione impugnata risulta contrastare con i principi della
comune esperienza posti a presidio del giudizio di illogicità e che emergono dallo
stesso testo impugnato , riguardo:
-sia ai dati delle caratteristiche somatiche dell’imputato relativamente al colore degli
occhi ed all’abbassamento della palpebra, per come riscontrate nel giudizio , che
risultano difformi rispetto alla descrizione dettagliatamente formulata dalla teste
Vergiu sulle medesime peculiarità somatiche ;
-sia al dato somatico dell’attaccatura dei capelli senza considerare l’eccezione
difensiva che evidenziava come il rapinatore ripreso dalle telecamere di sicurezza
recava un berretto del tutto coprente la capigliatura ;
-sia alla rilevanza conferita dal Tribunale al colore bianco del ciclomotore usato per
le rapine ritenendolo, per un verso, un dato individualizzante e, per altro verso e
contraddittoriamente, un dato irrilevante stante la facilità di recupero di ciclomotori
di quel colore;
-sia al dato delle caratteristiche della giacca che la Polizia segnalava in uso
all’indagato, ritenuta uguale a quella indossata dal rapinatore nelle riprese delle
telecamere di sicurezza, ignorando illogicamente le eccezioni difensive sulla
cerniera bianca che sarebbe presente in una sola delle immagini;

2

travisava la prova atteso che, dal raffronto delle due immagini, emergeva che nella
giacca indossata dal Vella non era presente la cerniera bianca centrale che
caratterizzava il giubbotto del rapinatore;
-analoghi travisamento ed illogicità si coglievano nella motivazione impugnata
laddove valorizzava il dato dell’attaccatura dei capelli senza considerare che , per
la rapina del 27.01.2012, nella consulenza tecnica emergeva che il rapinatore
indossava un berretto, totalmente coprente la fronte;
-anche riguardo al colore degli occhi, indicati dalla teste Vargiu come di colore
chiaro, il Tribunale aveva valorizzato illogicamente tale dato, trascurando di
considerare che dalla carta di identità emergeva che il Vella aveva gli occhi di colore
castano;
-dalla consulenza tecnica eseguita emergeva l’impossibilità di adeguato raffronto
e tuttavia, del tutto illogicamente, il tribunale aveva ritenuto di poter cogliere
ugualmente degli elementi di raffronto utile;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.4)-La motivazione impugnata risulta in parte omessa ed in parte affetta dal vizio
di illogicità per come sopra evidenziato
in quanto, per un verso , propone
argomentazioni contraddittorie e
, per altro verso, trascura di considerare
significativi elementi in fatto segnalati dalla difesa nei motivi di impugnazione.
3.5)-Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Genova, in diversa composizione, per nuovo esame.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata seFinvidì al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deliberato in camera di consiglio , il 23 novembre 2012

3.3)41 sindacato di legittimità si deve soffermare sul vaglio dell’esistenza di una
motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una
coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, atteso che i vizi
denunciabili in ordine alla motivazione sono quelli della mancanza ovvero della
manifesta illogicità o contraddittorietà risultante dal testo o da altri atti del processo.
( ‘x,:,;.tne penale ; sei. 11, 21 12, 201 i:512 )

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