Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9259 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9259 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
REGISTRO
GENERALE n.

sul ricorso proposto da:

32324 del
LOMBARDO Roberto Alain, nato a Casablanca (Mar) il

2013

30 dicembre 1943;

avverso la sentenza n. 369, emessa dalla Corte di appello di Milano il 17 gennaio
2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

1

3(e4

Data Udienza: 04/02/2014

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano – riformando, con esclusivo riferimento alla pena
inflitta, la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Milano, in sede di opposizione
a decreto penale, aveva dichiarato Lombardo Roberto Alain colpevole del reato di
cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 2, comma 1-bis, del di n. 463 del 1983, per avere

versare all’INPS entro il termine di legge, le ritenute assistenziale e previdenziali
operate sulle retribuzioni versate ai dipendenti della detta impresa nei periodi
novembre/dicembre 2006 e marzo/maggio 2007 – ha condannato il prevenuto alla
pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, provvedendo,
altresì, alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, determinata,
conclusivamente in euro 6.880,00 di multa.
Rispondendo ai motivi di gravame formulati dal Lombardo, la Corte territoriale
osservava che, con riferimento alla trasmissione a quello della comunicazione
dell’accertamento della violazione da parte dell’INPS, l’atto in questione era stato
regolarmente inoltrato all’indirizzo del Lombardo e l’addetto alla consegna di esso
non aveva riscontrato alcuna anomalia tale da far ritenere che non fosse stato
possibile recapitare il plico per inidoneità dell’indirizzo in possesso dell’INPS.
Quanto alle contestazioni in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte di
Milano, sebbene abbia ritenuto, conformemente al giudice di prime cure, che il
parziale adempimento della obbligazione previdenziale da parte del Lombardo
successiva alla notificazione del decreto penale da lui opposto non fosse elemento
tale da giustificare la concessione delle attenuanti generiche, ha tuttavia
provveduto a valutare tale elemento ai fini del contenimento della sanzione da
irrogare che, pertanto, ha ridotto – rispetto a quella determinata dal Gip,
anteriormente alla sua conversione in pena pecuniaria, in mesi 8 di reclusione euro
1.600 di multa – nella pena sopra indicata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Lombardo, in proprio, deducendo: a) il
vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma la regolarità della
notificazione dell’avviso di accertamento dell’omesso versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali trattenuti sulla retribuzioni dei dipendenti; b) il
travisamento del fatto conseguente alla mancata acquisizione della prova costituita
dagli avvisi di pagamento inoltrati al Lombardo presso la sede della SPS; c)
mancanza di motivazione quanto alla rideterminazione del trattamento
sanzionatorio, in particolare con riferimento alle non concesse attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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omesso, in qualità di legale rappresentante della SPS, con sede in Milano, di

Il ricorso, solo parzialmente fondato, va accolto nei limiti che saranno di
seguito precisati.
Quanto alla avvenuta comunicazione dell’avviso di accertamento
dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere al versamento delle ritenute
assistenziali e previdenziali da parte del Lombardo, osserva questa Corte che tale
comunicazione non necessita di forme particolari, potendo essere fatta anche
attraverso la spedizione di una semplice lettera raccomandata da inviarsi presso la

individuarsi nella sua residenza, e dovendosi, altresì, ritenere il contenuto di detta
comunicazione conosciuto dal destinatario, in base ai principi generali del diritto,
una volta che la comunicazione sia stata recapitata presso la sua residenza, in
assenza di dimostrazione da parte di quello dell’incolpevole impossibilità di averne
cognizione.
Nel caso che interessa la Corte territoriale ha riscontrato l’avvenuto recapito
della comunicazione presso la residenza del Lombardo e, costituendo tale verifica
un dato di puro fatto, essa è insindacabile in questa sede.
Nessuna efficacia in termini di punibilità della omesso versamento ha,
pertanto, l’avvenuto, peraltro parziale, pagamento da parte del Lombardi delle
ritenute successivamente alla ricezione della notificazione del decreto penale da lui
opposto.
Infatti, una volta inutilmente consumatosi il termine “di grazia” previsto
dall’art. 2, comma 1-bis, del dl n. 463 del 1983, decorrente, appunto, dall’avvenuta
comunicazione dell’accertamento previdenziale, il successivo adempimento, in
quanto comunque intempestivo, non elide la già consolidatasi penale responsabilità
del soggetto tenuto al versamento.
Riguardo alla mancata acquisizione degli avvisi di pagamento recapitati presso
la sede della SPS, si tratta all’evidenza di un fattore del tutto ultroneo rispetto alla
contestazione ora formulata, trattandosi, evidentemente, di avvisi relativi a periodi
contributivi diversi da quelli oggetto del capo di imputazione, e per i quali la
circostanza che sia intervenuto l’adempimento della obbligazione contributiva è
elemento assolutamente irrilevante.
Fondata è, viceversa, la doglianza in ordine alla omessa motivazione in ordine
alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore del prevenuto.
Al riguardo osserva la Corte che, sebbene la valutazione in ordine alla
meritevolezza del predetto beneficio rientri, per costante orientamento di questa
Corte, nell’ambito di valutazione discrezionale rimesso alla competenza del giudice
del fatto, tuttavia, questi, onde dimostrare che siffatto potere non trasmodi
nell’arbitrio, è tenuto a motivare in ordine ai criteri da lui seguiti
nell’amministrazione del beneficio medesimo; criteri soggetti, a loro volta, al
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sede del suo destinatario; sede che, in caso di soggetto persona fisica, non può che

sindacato di legittimità entro il limite della mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione.
Nel caso di specie la Corte di appello ha escluso la concedibilità delle
attenuanti generiche sulla base del dato della tardività e della parzialità
dell’adempimento da parte del Lombardo della ricordata obbligazione previdenziale,
adempimento intervenuto, infatti, e in misura non esaustiva, dopo la notificazione
del decreto penale emesso ai suoi danni, nonché sulla base della generica

suo carico.
Gli argomenti spesi dalla Corte territoriale al fine di cui sopra non soddisfanno
le esigenze di una coerente e congrua motivazione sul punto.
Infatti non può non osservarsi che laddove l’adempimento della prestazione a
carico del Lombardo fosse stato, come invocato dalla Corte di appello, tempestivo
ed integrale, detto comportamento avrebbe avuto una pregnanza assai più ricca, in
termini di ricaduta penale, di quella che il Giudice territoriale, stante la inesistenza
del comportamento stesso, ritiene di dove negare.
In quel caso, infatti, l’adempimento del Lombardo avrebbe condotto non alla
concessione delle attenuanti generiche in suo favore ma, radicalmente, ad
escludere la punibilità della sua condotta.
È, pertanto, manifestamente viziata da illogicità la motivazione della sentenza
nella parte in cui fa derivare dalla mancanza di un dato di fatto, che se, invece,
fosse stato presente avrebbe addirittura avuto l’effetto di escludere la rilevanza
penale della condotta, l’impossibilità di concedere le attenuanti generiche.
Parimenti ingiustificata è la negazione delle stesse sulla base della mera
sussistenza – senza, peraltro, che ciò fosse contestato sotto la specie formale della
recidiva – di precedenti penali.
Ciò in quanto tali precedenti non sono stati affatto esaminati dalla Corte di
appello nella loro effettiva valenza di elementi sintomatici di una perdurante
immeritevolezza; valenza, che, viceversa, onde escludere tramite loro la possibilità
di concedere le attenuanti generiche, si sarebbe dovuta porre in luce, senza volere
cosi esaurire il catalogo dei possibili indici rilevabili, in funzione della loro gravità,
della loro prossimità e frequenza nel tempo, dell’atteggiamento soggettivo che li ha
caratterizzati e di tutti quegli altri elementi che ne possono, in senso negativo,
connotare le caratteristiche.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Milano, che, sulla base degli elementi sopra
evidenziati, rinnoverà il giudizio in ordine alla possibilità o meno di concedere al
prevenuto le circostanze attenuanti generiche, con ogni opportuna pronunzia
eventualmente conseguente in ordine alla determinazione della pena.
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esistenza, peraltro non contestata nelle forme della recidiva, di precedenti penali a

PQM
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Milano, relativamente alla applicabilità delle attenuanti generiche;
rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014

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