Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9258 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9258 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARPA DOMENICO N. IL 19/03/1957
avverso l’ordinanza n. 1970/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
09/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Av

Data Udienza: 23/11/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-Nell’ambito del procedimento penale a carico di :
SARPA DOMENICO
-veniva emessa una prima ordinanza di custodia cautelare a carico del medesimo
che, successivamente, veniva annullata dal Tribunale per il riesame a causa di
motivi procedurali;
-seguiva una nuova ordinanza di custodia cautelare , impugnata dapprima dinanzi
al Gip e quindi in sede di appello dinanzi al Tribunale per il riesame per il motivo
che il Gip non aveva provveduto a nuovo interrogatorio di garanzia per l’indagato;
-il Tribunale osservava che trattandosi di nuovo provvedimento cautelare identico al
primo non era necessario rinnovare l’interrogatorio di garanzia, sicché non ricorreva
la nullità dedotta; seguiva il rigetto dell’impugnazione;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. c) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-violazione del disposto dell’art. 302 cpp in relazione all’art. 294 cpp e deduce
che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare la perdita di efficacia della misura
cautelare per omesso interrogatorio dell’indagato nel termine di gg. 5
dall’esecuzione della misura stessa ed osserva che l’interrogatorio può essere
omesso solo -nel caso di aggravamento della misura a seguito del reato di evasione,
-nelle ipotesi di cui all’art. 27 cpp e -nelle ipotesi in cui la misura viene eseguita
durante il dibattimento;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto della consolidata
giurisprudenza intervenuta sull’argomento essendosi più volte affermato, anche da
questa sezione, che nell’ipotesi di emissione di nuova misura custodiale in seguito
alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., di quella
precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha l’obbligo di interrogare
l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario.
( Cassztzione penale. sei. Il, 01/02 200(1. n. 669)
3.2)-Giurisprudenza confortata da analoghe pronunce come nel caso in cui il
giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi
dell’art. 27 c.p.p., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, e per il quale si è
ritenuto che non ricorre l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

dell’art. 294 c.p.p. salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi; nè l’efficacia
del nuovo provvedimento può essere compromessa dall’avvenuto annullamento da
parte del tribunale del riesame dell’ordinanza impositiva della originaria misura
cautelare. ( t’w,sa./iolw penale. set. Vi, 05 i 0/19 (M, n. 2867 )

3.4)-Consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, ex art. 616 c.p.p. ;
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deliberato in camera di consiglio, il 23.11.2012
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Ge ile

Il Presidente
Dott. Ciro P

3.3)-Né può sfuggire la ragione di tali pronunce supportate dalla considerazione che
l’interrogatorio in questione è posto a garanzia dell’imputato, sicché tale garanzia
non ricorre ove lo stesso sia stato posto in condizioni di esprimere in precedenza le
sue difese sulla medesima imputazione.

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