Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9257 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9257 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVIELLO GIORGIO N. IL 25/05/1966
avverso la sentenza n. 1207/2011 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
28/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udít i difensor Avv

Data Udienza: 23/11/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso
per
l’inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore Avv. Roberto Cerboni, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi
di ricorso
CONSIDERATO IN FATTO

1.2)-11
Tribunale per il riesame di Napoli, in sede di appello, rigettava il gravame
proposto avverso il decreto del Gip che aveva rigettato l’istanza di dissequestro dei beni
dell’indagato fondata su una consulenza di parte;
1.3)-Ricorre per cassazione l’indagato a mezzo del Difensore di fiducia:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2.1)-11 ricorrente censura l’ordinanza per violazione dell’art. 12 sexies Legge 356\92,
osservando che il tribunale avrebbe dovuto dimostrare sia l’elemento della sproporzione
tra il bene in sequestro ed i redditi
dell’indagato e sia l’elemento della mancata
giustificazione della lecita provenienza dei beni da sottoporre alla misura cautelare;
-al riguardo il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione impugnata nella parte in cui
ha trascurato di considerare che gli acquisti avevano un’origine lecita essendo stato
dimostrato come egli poteva utilizzare le linee di credito di cui godeva la società “New
Cotton” di cui era socio insieme ai fratelli;
-inoltre il provvedimento impugnato era da censurare per avere trascurato di considerare le
giustificazioni contabili offerte dalla Consulenza di parte allegata , ritenendola
inattendibile ed inverosimile con formule apodittiche;
CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato ;
CONSIDERATO IN DIRITTO
3)1 motivi di ricorso sono palesemente infondati.
3.1)-In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge”
per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma I
c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto
tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso
codice.( Cassazione penale, sez. un., 28/01/2004, n. 5876 – Cassazione penale, sez. VI,
21/01/2009, n. 7472)

3.2)-Nella specie il ricorrente trascura di considerare la motivazione impugnata laddove
il tribunale sottolinea che il sequestro in questione ha già superato il vaglio del riesame e
che pertanto l’istanza di restituzione qui in esame avrebbe dovuto essere supportata da
elementi nuovi.

1.1)-Nell’ambito del procedimento penale a carico di:
NOVIELLO GIORGIO
-indagato per il reato ex art.644 cp veniva disposto il sequestro dei beni finalizzata alla
confisca ex art. art. 12 sexies Legge 356\92;

3.3)-Si tratta di una motivazione ineccepibile perché conforme al principio per il quale, in
tema di giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del
Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di
valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se

riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. ( `• ,,s•t• oh e i
14 12 2011, n. 595′) )

-al riguardo il Tribunale sottolinea come la nuova CTP non riesce a smentire l’assunto
fondamentale dell’accertata sproporzione tra i redditi dichiarati (E 41.000 per l’anno
2007) ed il valore del bene acquisito (C 116.235).
3.5)-Tale assunto motivazionale non viene smentito dal ricorrente che si limita a censuare
l’ordinanza per apoditticità , trascurando di considerare che la sinteticità della motivazione
è giustificata dal richiamo alla precedente pronuncia.
3.6)-Segue il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali ex art.
616 c.p.p. ;
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio , il 23.11.2012

3.4)-11 ricorrente si è avvalso di un elemento nuovo, la CTP richiamata, nella quale però il
Tribunale non rileva elementi di novità perché la relazione della medesima si limita a
“ripercorrere” le stesse argomentazioni espresse in una precedente CTP già esaminata
negativamente;

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