Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9257 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9257 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACESTE MAURIZIO N. IL 15/08/1970
avverso la sentenza n. 1334/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G. 3712/2015
Aceste Maurizio ricorre avverso la sentenza n.8222 del 18.11.2014 della
Corte d’Appello di Milano che lo ha condannato per truffa, così riqualificata
l’originaria imputazione di estorsione, lamentando vizio di motivazione in ordine
alle istanze difensive ,in ordine alla commisurazione della pena ed al mancato
riconoscimento delle attenuanti.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p., perché
propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente
giustificata in relazione alla dosimetria della pena ed all’esclusione delle attenuanti ( trattandosi di pregiudicato, con sentenze definitive e del rilevante danno
patrimoniale cagionato alla vittima e l’assenza di ogni resipiscenza). Infatti, nel
momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se
la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione
dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale
ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv
215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv
196955). Inoltre la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto
di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferraio, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
del Ca a delle ammende.
Ro
15.,

Motivi della decisione

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