Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9257 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9257 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SALAMIDA Carmine Vito, nato a Massafra (Ta) il 06 giugno 1960;

avverso la sentenza n. 1125/2012, emessa dalla Sezione distaccata di Taranto della
Corte di appello di Lecce il 27 settembre 2012;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
1

Data Udienza: 04/02/2014

P.

RITENUTO IN FATTO
Salamida Carmine Vito ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce,
confermativa della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 13 giugno
2011 con la quale egli, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti
alla contestata aggravante, era stato condannato, per la violazione dell’art. 2 del dl
n. 463 del 1983, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 700 di multa.

che la comunicazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del dl n. 463 del 1983, gli era
stata fatta non presso il suo effettivo domicilio, ma presso la residenza anagrafica,
ove egli non la aveva ricevuta, e che essa era stata effettuata non con le forme
della notificazione degli atti giudiziari ma con semplice raccomandata.
Con un secondo motivo di ricorso, nella eventualità che il primo non fosse
accolto, il Salamida riproponeva, già avendola sollecitata in grado di appello, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del di n. 463
del 1983 nella parte in cui non prevede che la notificazione della comunicazione
della inadempienza previdenziale debba essere eseguita secondo le modalità di
notificazione degli atti giudiziari.
Infine, con un terzo motivo, deduceva la violazione dell’art. 163 cod. pen.
nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena ed alla mancata conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria, non sussistendo a ciò fattori formalmente ostativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato deve, pertanto, essere rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso rileva la Corte che, per costante
giurisprudenza, la comunicazione da parte dell’INPS dell’avvenuto accertamento
della omissione del versamento della contribuzione previdenziale da parte del
datore di lavoro non deve avvenire nelle forme della notificazione, ma è a tal fine
sufficiente qualsiasi altro strumento idoneo a fornire prova documentale di tale
adempimento (Corte di cassazione, Sezione III Penale, 2 agosto 2011, n. 30566).
Nel caso di specie lo stesso ricorrente conviene sul fatto che la comunicazione
in questione gli è stata inviata dall’Inps, tramite lettera raccomandata, presso la
sua residenza anagrafica, circostanza questa di per sé idonea a fondare un giudizio
di adeguata conoscibilità dell’atto in discorso, dovendosi ascrivere a negligenza
inescusabile del prevenuto la circostanza che egli abbia poi omesso di ritirare il plico
raccomandato presso l’Ufficio postale ove era stato depositato non essendo stato il
destinatario rinvenuto presso la sua abitazione (tale, infatti, deve ritenersi, per
espresso dettato normativo, art. 43, cpv, cod. civ., il luogo di residenza).

Nell’impugnare la detta sentenza, il ricorrente, in sintesi, lamentava il fatto

Quanto alla eccepita questione di costituzionalità, essa è manifestamente
infondata, atteso che la forma della notificazione secondo la disciplina prevista dai
codici di rito non è certamente imposta da alcun principio costituzionale laddove la
comunicazione non abbia un diretto significato o effetto di natura processuale;
circostanza questa che non ricorre nel caso di specie, posto che la comunicazione di
cui all’art. 2, comma 1-bis, di n. 463 del 1983, ha natura sostanziale operando, per
un verso quale “diffida ad adempiere” e, per altro verso, come fattore di innesco

di tre mesi dal suo ricevimento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
Riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena
e della mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, osserva la
Corte che nessuna violazione di legge o difetto di motivazione è riscontrabile nella
sentenza impugnata, atteso che, quanto alla mancata sostituzione della pena, nella
sentenza si dà atto, e la circostanza non è in alcun modo smentita dal ricorrente,
che egli già abbia riportato altre tre condanne per lo stesso delitto per il quale ora si
procede, elemento questo che in radice esclude la possibilità di accedere al
beneficio, dato che l’esclusione del beneficio della sostituzione della pena detentiva
opera nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati
della stessa indole con sentenze divenute irrevocabili (Corte di cassazione, Sezione
III penale, 24 luglio 2013, n. 32116), mentre per quanto attiene alla non
concessione della sospensione condizionale della pena, essa si fonda su elementi – il
fatto che ne abbia già beneficiato, senza che ciò lo abbia trattenuto dal delinquere
nuovamente, ed il fatto che la ricchezza dei precedenti penali deponga in senso
sfavorevole in ordine alla prognosi sulla futura condotta del reo – coerenti fra loro e
conformi alla normativa vigente.
Nessun rilievo ha la circostanza che la Corte territoriale abbia ritenuto il
Salamida non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare
che queste già erano state riconosciute equivalenti alla contestata aggravante della
recidiva dal giudice di prime cure, in quanto, essendo stata confermata la sentenza
di primo grado, tale errore, che altrimenti avrebbe potuto integrare violazione del
divieto di reformatio in pejus stante l’assenza di impugnazione da parte della
pubblica accusa, non ha avuto alcun effetto in termini di determinazione della pena
irrogata ed in quanto la valutazione operata dal giudicante in merito al diniego del
beneficio della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria è autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la
concessione delle attenuanti generiche.
Al rigetto del ricorso, segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
3

della speciale causa di non punibilità connessa all’avvenuto pagamento nel termine

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA