Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9256 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9256 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOPRANO GIUSEPPE N. IL 22/03/1941
avverso l’ordinanza n. 36429/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor A

Data Udienza: 23/11/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

1,1)-Nell’ambito del procedimento penale a carico di:
SOPRANO MASSIMILIANO
tratto in arresto nella flagranza del reato ex art. 55 D.L.vo 231/07 per donazione ed
illecito utilizzo di carte di credito;
la polizia postale di Napoli procedeva al sequestro presso l’abitazione del prevenuto della
somma di C 35.000 suddivisa in banconote da C 50 ciascuna, somma custodita all’interno
di un armadio sito nella camera da letto di Colutta Floriana , ospite del Soprano;
1.2)-Con istanza del 14.12.2011 la difesa di Soprano Massimiliano avanzava al PM
richiesta dissequestro della somma sostenendo che la medesima si apparteneva a Lembo
Francesca , moglie di Soprano Massimiliano;
1.3)-Rigettata tale istanza avanzava nuova istanza di dissequestro l’odierno ricorrente,
padre di Soprano Massimiliano:
SOPRANO GIUSEPPE
sostenendo che la somma era di sua spettanza;
1.4)-Anche tale richiesta di restituzione veniva rigettata dal PM e successivamente (in
data 11.04.2012) anche dal Gip in sede di opposizione;
1.5)-Avverso tale decisione ricorre per cassazione SOPRANO GIUSEPPE nella qualità di
terzo assoggettato al sequestro, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
2.1)-In primo luogo si lamenta che il Gip avrebbe trascurato di considerare che il denaro
sequestrato era di provenienza lecita perché proveniente vincite effettuate dal Soprano
Giuseppe presso l’Agenzia SNAI , come emergeva dalla documentazione allegata;
tali somme non erano perciò riconducibili all’indagato Soprano Massimiliano che, per
altro, in quel periodo era latitante;

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
3.1)-L’assunto difensivo è infondato perché trascura di considerare che la motivazione
impugnata laddove il Gip ha sottolineato come il denaro in questione non è stato trovato
in possesso del ricorrente, bensì presso l’abitazione dell’indagato , custodito in un armadio,
e come non vi fosse elemento per ricondurre quella somma all’istante Soprano Giuseppe;
la tesi di quest’ultimo, che vorrebbe ricondurre il denaro alle vincite operate presso
l’agenzia di scommesse si atteggia a mera censura della motivazione, inammissibile in

1

CONSIDERATO IN FATTO

questa sede cautelare reale, e si risolve in valutazioni alternative delle prove parimenti
inammissibili in questa sede.

3.3)-Del tutto infondate sono poi le questioni relative alla peertin3enzialiotà del denaro in
sequestro rispetto al reato contestato, atteso che tali questioni riguardano l’indagato e non
possono essere sollevate dal terzo che non deve contrastare l’accusa ma solo dimostrare
la proprietà esclusiva del bene e l’assenza di mala fede, circostanze efficacemente
contrastate dalla motivazione impugnata. (vedi conforme: Cass., sez. 1, n. 31663 del
giorno 8 luglio 2004 – dep. il 20 luglio 2004)
3.4)-Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, ex art. 616 cpp.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

3.2)- Per altro, la motivazione impugnata non può essere utilmente impugnata sotto il
profilo della violazione di legge derivante dalla illogicità manifesta della motivazione
atteso che il Gip ha correttamente richiamato la circostanza che in altra precedente istanza,
la titolarità di quella stessa somma era stata rivendicata da Lembo Francesca, sicché
mancava la dimostrazione della titolarità del denaro in capo a terzi mentre risultava
evidente la riconducibilità del medesimo all’attività illecita di Soprano Massimiliano ,
dedito alla donazione e indebito utilizzo di carte di credito.

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