Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9250 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9250 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGNI ALDO N. IL 13/01/1941
avverso la sentenza n. 2812/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(1’1,

5,E

DEPOSITATA !N CANCELLERIA

2 6 7E3 7(114

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

(

Data Udienza: 31/01/2014

La Corte d’Appello di Genova con sentenza 20.5.2013 ha confermato la
colpevolezza di Guadagni Aldo per il reato di omesso versamento di ritenute certificate
relative all’anno di imposta 2004 (art. 10 bis D. L.vo n. 74/2000) rilevando, per quanto
qui interessa, che la data di consumazione coincide con la scadenza del termine per la
presentazione annuale di sostituto di imposta (30 settembre dell’anno successivo).
Il difensore ricorre per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo denunzia, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cpp,
l’inosservanza dell’art. 10 bis del D.Lvo n. 74/2000 e la mancanza o manifesta illogicità
della motivazione riproponendo la tesi della violazione del principio di irretroattività
della legge penale, disattesa dalla Corte di merito e rimproverando alla Corte di merito
di avere omesso di motivare sulla condanna dell’imputato per avere violato una regola
in quel momento inesistente e per avere omesso di considerare che l’imputato al
momento dell’azione non conosceva la sanzione penale.
La censura è infondata.
Come affermato di recente dalle sezioni unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 37425 del
28/03/2013 Ud. dep. 12/09/2013 Rv. 255760, alla cui completa disamina si rinvia), il
reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000,
entrato in vigore il

10 gennaio 2005), che punisce il mancato adempimento

dell’obbligazione tributaria entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto d’imposta relativa all’esercizio precedente, è
applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2004, senza che ciò
comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale.
Il contrasto di giurisprudenza, dunque, è stato composto, e la sentenza
impugnata, che ha applicato il suddetto principio attraverso un percorso logicamente
coerente, non merita pertanto censura.
E’ infine il caso di rilevare che il reato – commesso il 30.9.2005 – non è ancora
prescritto perché al termine massimo di sette anni e mezzo fissato dalla legge (artt.
157 e ss cp) occorre aggiungere il periodo complessivo di gg. 311 di sospensione per
effetto degli impedimenti del difensore e delle richieste di rinvio avanzate dallo stesso,
come risultanti dai verbali di udienza del giudizio di primo e secondo grado.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31.1.2014.

RITENUTO IN FATTO

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