Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 925 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 925 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PARISI Domenico, n. Messina 25.7.1988
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina n. 224/2014 del 03/07/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. E. V. Scardaccione, che ha
concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Messina ha respinto l’appello proposto avverso quella emessa in data 01/04/2014 dal GIP del locale Tribunale che aveva rigettato
l’istanza proposta da Parisi Domenico di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, fondata sull’asserita incompatibilità
delle sue condizioni di salute con il regime custodiale intramurario.

1

Data Udienza: 25/11/2014

Dato atto dell’intervenuta nomina di un perito allo scopo di verificare la sussistenza della
dedotta incompatibilità, il Tribunale ha però rilevato che, pur avendo stilato diagnosi di patologie nel senso prospettato dall’appellante (deficit respiratorio di tipo prevalentemente ostruttivo con sindrome delle apnee notturne e disturbo dell’adattamento con umore depresso in
soggetto con dipendenza da sostanze psicoattive diverse in sostanziale remissione, inferiore a
un anno), il perito non aveva però dichiarato la sussistenza di una situazione d’incompatibilità
con il regime carcerario, esprimendosi piuttosto nel senso dell’opportunità di una diversa collocazione contenitiva favorevole ad un trattamento più consono delle patologie medesime.

motivazione carente, illogica e comunque contraddittoria, per avere il Tribunale ritenuto le patologie descritte dal perito conseguenze del regime detentivo, senza affrontare minimamente
la preliminare ed imprescindibile verifica in concreto circa la possibilità di fronteggiarle in
maniera adeguata in ambiente carcerario.

3. In seguito alla pronunzia impugnata e precisamente in data 20/08/2014 è, però, intervenuta modifica del regime cautelare, consistente nella sostituzione della custodia in carcere
con gli invocati arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’intervenuta attenuazione del regime cautelare nel senso propugnato dal ricorrente fa
evidentemente venir meno il suo interesse all’impugnazione, da cui consegue la relativa inammissibilità ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. proc. pen.

2. La sopravvenienza alla proposizione di ricorso per cassazione di mancanza d’interesse alla
sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall’obbligo di
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc.
pen. quali conseguenze della sua inammissibilità (ex plurimis Cass. Sez. 3, sent. n. 8025 del
25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 1 sent. n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816;
Sez. 6 sent. n. 44805 del 05/11/2003, P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse.

Roma, 25/1/2014

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’appellante, deducendo, con un unico motivo,

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