Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 925 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 925 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURGIA ANTONIO N. IL 11/02/1976
avverso la sentenza n. 5235/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato nel resto la sentenza in
data 21 febbraio 2008 del Tribunale di Varese, appellata da MURGIA Antonio, ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave, commesso il 17 dicembre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
La sentenza è stata depositata nei termini di legge, non avendo la Corte riservato un termine più
lungo, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione era di giorni trenta decorrente dalla
notifica all’imputato dell’estratto contumaciale, avvenuta il 19 dicembre 2012.
Il termine quindi è scaduto il 18 gennaio 2013.
Il ricorrente sostiene che la notificazione dell’estratto contumaciale sarebbe avvenuta in data 8
gennaio 2013, ma non considera che anche in relazione a tale data il ricorso depositato 1’8 febbraio 2013 è tardivo essendo scaduto il termine di giorni trenta il 7 febbraio 2013, giorno infrasettimanale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versame to di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11 novembre 2013.