Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 925 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 925 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTI ANNA N. IL 17/09/1962
VEROLA MAURO N. IL 06/03/1982
avverso la sentenza n. 237/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati, Mauro Verola e Anna Monti, propongono distinti ricorsi per
cassazione, il primo in proprio e la seconda a mezzo di difensore di fiducia, avverso
la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 aprile 2015 con cui, in parziale
riforma di quella del locale Tribunale, con il rito abbreviato, è stata ridotta la pena
applicata al Verola, restando nel resto confermata l’impugnata statuizione di primo
grado quanto alle posizioni dell’altra imputata, alla quale si è negato dalla Corte
territoriale il riconoscimento del vincolo della continuazione per i reati oggetto di
sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 12 maggio 2011, irrevocabile il 10

I due prevenuti sono in tal modo stati ritenuti colpevoli di essersi associati
con altri al fine di commettere più delitti contro il patrimonio e falsi (artt. 416, commi

1 e 5, 648, 648-bis, 477 e 482, 61 n. 2 494, 469. 497-bis cod. pen.).
Il prevenuto Verola denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata
che avrebbe richiamato quella della sentenza di primo grado senza indicare con
chiarezza e puntualità di elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la decisione.
L’imputata Monti fa valere vizio di motivazione e violazione di legge per
mancata applicazione dell’istituto della continuazione.
I motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
Quello del ricorso proposto dal Verola perché generico, in alcun modo
segnalando il proposto mezzo i punti dell’impugnata motivazione destinati a
segnalare il dedotto difetto di motivazione.
Quello della prevenuta Massa perché meramente reiterativo di questioni già
correttamente e congruamente vagliate dalla Corte di merito che, nel disattendere il
relativo motivo, una volta escluso che elemento di unificante lettura dei reati da
porsi in continuazione fosse la circostanza che gli stessi erano stati commessi nel
medesimo contesto associativo — nella distanza temporale intercorrente tra i reatifine contestati nell’ipotesi di specie ed i reati giudicati dal Tribunale di Brescia —, ha
poi rilevato l’insussistenza di altre plausibili ragioni per ritenere la dedotta
unificazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioni segue la condanna dei
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello dell’equa
somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, a quello della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/12/2016

gennaio 2012.

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