Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9249 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9249 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Iannone Loredana, nata a Nocera Inferiore il
21.3.1978;
avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2011 dal giudice del tribunale di
Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino;
udita nella pubblica udienza del 31 gennaio -2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito il difensore avv. Giovanni Gioia;
Svolgimento del processo
A Iannone Loredana vennero contestati i reati di cui: A) all’art. 44, lett.
b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere realizzato senza permesso di costruire un manufatto in cemento armato costituito da piano seminterrato e piano rialzato di m. 14,80 x 11,95 x 6,70; B) agli artt. 64 e 71 d.p.R. 6 giugno 2001, n.
380; C) agli artt. 65 e 72 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380; D) agli artt. 93 e 95
d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, con la sentenza in epigrafe dichiarò estinto per intervenuto permesso di
costruire in sanatoria il reato di cui al capo A) e condannò l’imputata per i rimanenti reati alla pena di € 300.00 di ammenda.
L’imputata, a mezzo dell’avv. Giovanni Gioia, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perché l’intervenuto permesso di costruire
in sanatoria ha estinto anche i reati antisismici e sul cemento armato.
Motivi della decisione

Data Udienza: 31/01/2014


-2-

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza
di questa Corte assolutamente pacifica e costante, l’estinzione dei reati contravvenzionali conseguente al rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai
sensi degli artt. 36 e 45 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, può legittimamente operare unicamente in ordine al reato urbanistico per il quale è espressamente prevista; sicché detta causa estintiva non è estensibile a reati aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i
reati concernenti le violazioni alle norme sul cemento armato e quelle alle norme antisismiche (ex plurimis, sent. 11511/2002; 50/1998; 23287/2004).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Un eventuale decorso della prescrizione in una data successiva a quella in
cui è stata emessa la sentenza impugnata sarebbe irrilevante perché, a causa della inammissibilità del ricorso, non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi
in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante).
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare
in € 1.000,00.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31
gennaio 2014.

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