Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9248 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9248 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Cappè Cristina, nata a Sanremo il 17.7.1975 ;
avverso la sentenza emessa il 15 gennaio 2013 dalla corte d’appello di Genova;
udita nella pubblica udienza del 31 gennaio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
Svolgimento de/processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Genova confermò la sentenza emessa il 28.11.2011 dal giudice del tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, che aveva dichiarato Cappè Cristina colpevole del reato di
cui all’art. 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alla modifica
di destinazione d’uso dei locali cantina e garage ad uso abitativo senza permesso di costruire, e la aveva condannata alla pena di giorni 20 di arresto ed €
7.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e l’ordine di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La sentenza di primo grado aveva
invece dichiarato non doversi procedere in ordine alle restanti contestazioni (realizzazione di una tettoia struttura in legno; di altra tettoia in legno ricoperta di
tegole; modifica delle aperture e posa di una tenda con struttura metallica) perché estinte per intervenuta sanatoria.
Osservò la corte d’appello che era irrilevante l’apertura e chiusura dei locali avvenisse con persiane anziché con saracinesche, perché la constatazione diretta dei vigili che avevano osservato che i locali erano utilizzati come camere
da letto anziché come cantina e garage, non lasciava dubbi sulla contestata mo-

Data Udienza: 31/01/2014

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difica di destinazione d’uso.
L’imputata, a mezzo dell’avv. Luigi Palumbo, propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc.
pen. e 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto la sentenza impugnata
appare sfornita di elementi probatori certi ed idonei a sostenere la declaratoria
di responsabilità, tanto più che le due persiane erano state oggetto di sanatoria.
Ricorda che il mutamento di destinazione d’uso non è soggetto a permesso di
costruire, ma a semplice autorizzazione, quando avviene senza la realizzazione
di opera strutturali significative che comportino una variazione urbanistica essenziale o una rilevante trasformazione dei locali o modifiche di sagoma o di
prospetti, o aumenti volumetrici. Nella specie i vigili si sono limitati ad una superficiale visione esterna e non sono state accertate opere esterne od interne,
quali la realizzazione di un vano bagno o un vano cucina.
Motivi della decisione
Il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato in quanto effettivamente la corte d’appello ha basato la declaratoria di responsabilità esclusivamente sull’accertamento da parte dei vigili urbani della utilizzazione dei due locali come camere da letto, ritenendo irrilevante l’avvenuta o meno realizzazione
di opere quali nuove aperture o chiusure dei locali stessi.
Secondo la giurisprudenza, invece, «Non rientrano tra gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma primo, lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere edilizie che, comportando modifiche della destinazione d’uso, richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire» (Sez.
III, 19.1.2012, n. 12104, Tedesco, m. 252341); «In tema di reati edilizi, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire sia nel
caso in cui comportino mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico sia nel caso in cui, se eseguiti
nei centri storici, comportino il mutamento della destinazione d’uso all’interno
di una stessa categoria omogenea; diversamente, se eseguiti fuori dei centri
storici, gli stessi sono eseguibili in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora comportino il mutamento della destinazione d’uso all’interno di una stessa
categoria omogenea» (Sez. III, 20.1.2009, n. 9894, Tarallo, m. 243102); «In
tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla
realizzazione di sole opere interne. (Fattispecie di mutamento in abitazione del
sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia)»
(Sez. III, 20.5.2010, n. 27713, Olivieri, m. 247919); «Integra il reato di cui
all’art. 44, comma primo, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il mutamento
della destinazione d’uso di un immobile, pur senza la realizzazione di opere
edilizie, qualora la trasformazione comporti funzioni e utilità contrarie alle
previsioni dello strumento urbanistico, fatta comunque salva l’ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee» (Sez. III, 17.1.2012, n. 4943,
Bittesini, m. 251984).
La corte d’appello ha omesso di tenere conto di questa giurisprudenza così
come ha omesso di motivare sulla eccepita circostanza che per le persiane era
stata rilasciato permesso di costruire in sanatoria.
Ciò posto, va però preliminarmente rilevato che, non essendo dunque il ri-

corso inammissibile, la fase processuale di impugnazione si è regolarmente instaurata dinanzi a questa Corte, che pertanto può e deve rilevare e dichiarare le
cause di estinzione del reato sopravvenute dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Nella specie il reato si è consumato il 19.4.2008. Il processo è stato sospeso per un periodo di 119 giorni, dall’11.1.2009 al 31.3.2010. Il residuo reato si è
pertanto prescritto alla data del 19 agosto 2013.
Degli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel
merito.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il residuo
reato si è estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31
gennaio 2014.

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