Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9247 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9247 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INZERILLI ANDREA N IL 19/05/1982
avverso la sentenza n. 2916/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C
„,
ci 911,1,k5., \,;
che ha concluso per
L’111>t o f”

Udito, per la parte civile, l’Avv
– Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO

-.

La Corte di Appello di Catania con sentenza 24.1.2013 ha confermato la
colpevolezza di Inzerilli Andrea in ordine al reato di cui all’art. 6 bis della legge n.
401/1989.
La Corte d’Appello ha motivato la decisione rilevando che il riconoscimento
del’imputato da parte dei testi, appartenenti alla Polizia, rendeva superflua
l’acquisizione dei file video o comunque delle immagini relative alle riprese effettuate
il giorno 8.12.2004.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato denunziando:

..

1. inosservanza, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b e lett. e cpp, degli artt.
507 e 603 cpp e vizio di con riferimento alla omessa rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale mediante l’acquisizione dei filmati relativi al fatto contestato, già
oggetto di richiesta nel giudizio di primo grado.

2 . inosservanza, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b cpp, dell’art. 157 cp per
avere la Corte d’Appello omesso di rilevare la prescrizione del reato, già maturata
durante il giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa declaratoria di prescrizione, è
fondato.
Ed infatti il reato è stato commesso 1’8.12.2004, ed il termine massimo di
prescrizione è di sette anni e mezzo per effetto dell’interruzione (cfr. artt. 157 e ss
cp e art. 6 bis della legge 401/1989). Considerando il periodo complessivo di giorni
182 di sospensione (in primo grado, 60 gg per impedimento difensore; in secondo
grado, 112 giorni per astensione della classe forense, dal 23.2.2012 al 15.6.2012 e
infine ulteriori 60 gg per rinvio su istanza della difesa), la prescrizione è pertanto
maturata alla data del 10.12.2012, epoca anteriore a quella della sentenza di appello
(emessa il successivo 24.1.2013).
Devono trovare applicazione i principi ribaditi dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. dep. 15/09/2009 Rv. 244274), secondo cui, in
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui
le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo
da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento.
Nel caso di specie, non ricorrendo le anzidette condizioni va senz’altro applicata la
causa estintiva restando logicamente assorbito l’esame dell’altra censura.

2

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 31.1.2014.

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