Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9247 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9247 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOZIO MATTEO N. IL 20/11/1964
avverso la sentenza n. 435/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G.: 2844/2015
Sozio Matteo ricorre avverso la sentenza n.3021 del 12.06.2014 della
Corte d’Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale della
stessa città ,del 17.07.2012, sezione distaccata di Ciriè, di condanna per il reato
di danneggiamento fraudolento di beni assicurati ed altro, lamentando vizio di
motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti.
Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi proposti tendono ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice
di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
dell Cas a de e ammende.
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Il Presidente
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Motivi della decisione

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