Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9246 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9246 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALIM KHALID N. IL 22/01/1981
avverso la sentenza n. 392/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G. 3311/2015

Salim Khalid ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia
del 07.01.2014 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto del
26.04.2012 , lo ha assolto dal reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza
stupefacente ascrittogli al capo O), confermando la sentenza nel resto.Lamenta
1) vizio di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio
acquisito, pedissequamente ripetitiva di quella della decisione di prime cure ; 2)
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il
ricorso
è
inammissibile,
per
tardività.
1.1 Ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. d, il termine per proporre
impugnazione (di quarantacinque giorni, nel caso di deposito della sentenza nel
termine assegnato in dispositivo, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3) decorre
dalla data di notifica dell’avviso di deposito per l’imputato contumace .
1.2 Orbene, nel caso in esame risulta dalle attestazioni della cancelleria, non
contestate dal ricorrente, che la sentenza è stata depositata il 28 febbraio 2014, (
pertanto entro il termine di 90 giorni assegnato in dispositivo) ; che l’estratto
contumaciale è stato notificato il 19.07.2014 e che la sentenza è passata in
giudicati il 21.10.14. Il ricorso, proposto in data 27.10.2014 è, pertanto,
tardivo e dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese c1 procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della CELbsa d e mende.
Roma, 5.12.
Il Presidente
Il Cons

Motivi della decisione

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