Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9245 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9245 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GERVASIO NICOLA N. IL 16/09/1977
avverso la sentenza n. 1148/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

CoS2-e„,

C. .OELLRIA

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 19.1.2012 la Corte d’Appello di Napoli – per quanto ancora interessa
in questa sede – ha confermato il giudizio di colpevolezza di Gervasio Nicola in ordine
al delitto di detenzione e vendita di supporti illecitamente riprodotti e privi del marchio
SIAE, osservando, quanto alla dedotta prescrizione, che il relativo termine non
risultava maturato, in considerazione della natura del reato, dell’epoca di commissione
dei fatti e della pena prevista.
Il difensore ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

160 e 161 cp dolendosi del rigetto dell’eccezione di prescrizione e della mancanza di
motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l’accertamento risale all’8.10.2002,
per cui, trattandosi di delitto punito con pena della reclusione fino a tre anni (cfr. art.
171 legge n. 633/1941) il termine massimo di prescrizione del reato è di sette anni e
mezzo (artt. 157 e ss cp).
Sviluppando gli opportuni calcoli, la prescrizione è maturata alla data del 8.4.2010
e quindi la Corte d’Appello avrebbe dovuto senz’altro rilevarla, mentre invece l’ha
negata fornendo al riguardo una motivazione solo apparente che non lascia
comprendere assolutamente il ragionamento seguito.
Devono trovare applicazione i principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite
(sentenza 28 maggio 2009, Tettamanti), secondo cui, in presenza di una causa di
estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e
la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile,
così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al
concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o
di approfondimento. Nel caso di specie, non ricorrendo le anzidette condizioni va
senz’altro applicata la causa estintiva.
La sentenza quindi va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il residuo reato di cui all’art. 171 ter
lett. c) legge n. 633/1941 è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 31.1.2014.

b, c ed e cpp, l’inosservanza degli artt. 171 ter lett. b legge n. 633/1941 nonché 157,

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