Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9244 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9244 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA FRANCESCO N. IL 21/06/1954
avverso la sentenza n. 46/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per eca_u….43-4a…,r.c.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza
del 12.4.2012 ha riformato, eliminando la contestata recidiva e rideterminando la
pena, la sentenza con la quale, in data 19.4.2010, il Tribunale di Taranto aveva
riconosciuto Francesco SANTAMARIA responsabile dei reati di cui agli artt.

marittime), 44 d.P.R. 380\01 (esecuzione di opere in area sottoposta a vincolo
paesaggistico) e 124 d.lgs. 152\06 (scarico non autorizzato di acque reflue
provenienti da impianto di acquacoltura con recapito finale in mare) accertati in
Taranto il 4.5.2007.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di norme processuali
ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale nulla avrebbe
osservato in merito alla mancata trasmissione a questa Corte del ricorso
personalmente presentato dall’imputato avverso la decisione di primo grado, il
quale era stato preceduto dall’appello del difensore, senza alcun riferimento ad
una eventuale conversione, anche implicita, del ricorso in appello.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione, sostenendo che, nonostante la Corte del merito abbia ritenuto
del tutto mancante la motivazione della sentenza di primo grado, si è comunque
pronunciata sul merito della questione senza limitarsi all’esame dei soli motivi
dedotti con l’atto di impugnazione, privando così l’imputato di un grado di
giudizio e precludendogli la possibilità di conoscere l’iter logico giuridico che ha
condotto il giudice del merito all’affermazione di penale responsabilità.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione
alla mancata indicazione dei motivi per i quali la Corte territoriale ha respinto la
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

5. Con un quarto e quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed
il vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione
circa l’esistenza di un precedente giudicato per i reati di cui agli artt. 1161 Cod.
Nav. e 124 d.lgs. 156\2006, che assume dimostrato, anche sulla base della
documentazione in atti, contrariamente a quanto evidenziato dalla Corte di

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1161 Cod. Nav. (occupazione, in assenza di concessione, di due aree demaniali

appello.

6. Con un sesto motivo di ricorso rileva che i giudici del gravame avrebbero
erroneamente ritenuto sussistente l’elemento psicologico dei reati contestati,
considerando che le condotte descritte nell’imputazione sarebbero state poste in
essere al fine di evitare un danno ingiusto quale la morte degli animali allevati.

7. Con un settimo motivo di ricorso lamenta, infine, la violazione di legge ed

avanzata all’esito del giudizio di primo grado.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Il ricorso è solo in parte fondato.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo scopo evidente
dell’art. 580 cod. proc. pen. è quello di garantire la trattazione unitaria del
procedimento, soddisfacendo esigenze di economia e di correttezza del giudizio.
Nel caso in esame, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, avverso la
sentenza di primo grado è stato presentato appello dal difensore dell’imputato, al
quale aveva fatto seguito un ricorso per cassazione

per saltum

proposto

personalmente dall’imputato.
La presentazione della seconda impugnazione altro non poteva determinare,
in presenza dell’appello già proposto, se non la conversione del ricorso in appello,
che non richiedeva, però, alcuna particolare forma o motivazione da parte dei
giudici del merito e che non ha, in ogni modo, determinato lesioni del diritto di
difesa, avendo la Corte territoriale preso cognizione delle doglianze formulate
con entrambi gli atti di impugnazione, tanto è vero che il ricorrente non si duole
del fatto che uno o più motivi non siano stati esaminati, ma lamenta soltanto che
la Corte territoriale avrebbe dovuto interloquire sulla mancata trasmissione degli
atti a questa Corte, trasmissione del tutto inutile a fronte della conversione
determinata dalla presentazione dell’appello.
Né potrebbe ritenersi, come fa il ricorrente, che la mancanza di una
pronuncia esplicita non consente di comprendere se il giudice del gravame,
anziché ritenere intervenuta la conversione della seconda impugnazione, abbia
invece ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, atteso che una pronuncia
in tal senso non gli era consentita.
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.

2

il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge,

9. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha dato atto che la sentenza di primo grado era stata
redatta dal GOT riportando esattamente le generalità dell’imputato e le
imputazioni, ma corredandola con una motivazione riguardante un altro
processo, riferendosi ad un diverso imputato, ad altri fatti e riportando un
dispositivo del tutto diverso da quello pronunciato all’esito del giudizio di primo
grado.

impugnata era sorretta da una motivazione meramente apparente.
Occorre ricordare, a tale proposito, come questa Corte abbia già avuto modo
di precisare che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra
tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il
giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e
trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere,
in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche
integralmente, la motivazione mancante (Sez. VI n. 26075, 4 luglio 2011; Sez. III
n. 9922, 11 marzo 2010; SS.UU. n. 3287, 23 gennaio 2009).
A tale principio si sono correttamente adeguati i giudici del gravame ed a
nulla rileva il richiamo, effettuato in ricorso, ad altra decisione di questa Corte
(Sez. Il n. 28467, 19 luglio 2011), poiché nel caso allora esaminato si era ritenuto
non applicabile il principio appena ricordato in quanto l’atto di appello era
afferente esclusivamente alla dedotta nullità per mancanza assoluta della
motivazione, senza che fosse sottoposto al giudice del gravame alcun tema di
merito, cosi da investirlo del potere di scrutinio della decisione di primo grado.
Diversamente, nel presente caso, come chiaramente ricordato dalla
sentenza impugnata, l’appello ha investito la Corte territoriale anche della
questione concernente la sussistenza dei reati contestati all’imputato, cosicché
essa ha deciso nei limiti del devoluto senza incorrere, anche in questo caso, nei
vizi denunciati.

10. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, perché i giudici del gravame
non avevano alcun obbligo di motivazione esplicita in merito alla richiesta di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nell’affermare che
l’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 cod. proc. pen.
costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione
dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di
appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o

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Correttamente i giudici del gravame hanno pertanto ritenuto che la sentenza

d’ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere
non potendolo fare allo stato degli atti (v. Sez. Il n. 3458, 27 gennaio 2006 ed
altre prec. conf)
Si è ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell’istituto, è
richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la
rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere
discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo
stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione

pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi
sufficienti per per una valutazione in senso positivo o negativo sulla
responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il
dibattimento (Sez. III n. 24294, 25 luglio 2010; Sez. V n. 15320, 21 aprile 2010;
Sez. IV n. 47095, 11 dicembre 2009).
Per tali ragioni si è anche ritenuto che il giudice di legittimità può sindacare
la correttezza della motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento
entro l’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato e non anche
sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire ( Sez. IV n.
47095\09 cit.; Sez. IV n. 37624, 12 ottobre 2007; SS.UU. n. 2110, 23 febbraio
1996).
Come rilevato dallo stesso ricorrente, la Corte territoriale ha implicitamente
disatteso la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
espressamente affermando di poter dare contezza delle ragioni che hanno
condotto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato sulla scorta delle
risultanze processuali presenti in atti, operando, pertanto, in adesione ai principi
giurisprudenziali richiamati.

11. Parimenti corrette risultano le conclusioni cui la Corte di appello è
pervenuta con riferimento alle questioni dedotte con il quarto e quinto motivo di
ricorso.
Si è recentemente ricordato (Sez. Il n. 18376, 24 aprile 2013. Conf. Sez. VI n.
459, 24 gennaio 1997. V. anche Sez. IV n. 4103, 25 gennaio 2013) che per
medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del “ne bis in idem” di cui
all’art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del
reato, con riferimento alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle
circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione
storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione sulla base di dati fattuali
individuati nella assenza di puntuale corrispondenza tra le aree demaniali,

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implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della

indicate nell’imputazione senza riferimenti catastali e l’unica area demaniale cui
fa riferimento, con l’indicazione, invece, di tali dati, la sentenza prodotta a
sostegno della proposta eccezione.
I giudici del gravame hanno inoltre rilevato come la contestazione dei fatti
che si assumono già giudicati riguarda un accertamento effettuato il 3.5.2006,
mentre quella relativa al presente giudizio attiene ad un sopralluogo del
4.5.2007.
Tali argomentazioni risultano pienamente sufficienti per giustificare il rigetto,

demaniale e di scarico in assenza di autorizzazione e la diversa data di
accertamento cui fa riferimento la Corte territoriale.
Va poi rilevato che le ulteriori argomentazioni sviluppate in ricorso fanno più
volte riferimento ad atti del procedimento, l’accesso ai quali è precluso al giudice
di legittimità.

12. Anche il sesto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, perché
la sentenza impugnata ben evidenzia gli elementi, anche documentali, che
giustificano l’affermazione di responsabilità penale, richiamando puntualmente il
contenuto di una richiesta indirizzata alla Capitaneria di Porto di Taranto
chiaramente indicativa della piena consapevolezza, in capo all’imputato,
dell’assenza di titolo per l’occupazione dell’area demaniale, così come viene
ritenuta dimostrata l’assenza degli altri titoli abilitativi necessari per la
realizzazione dell’intervento edilizio e l’apertura dello scarico.
A fronte di tali argomentazioni, restano del tutto indimostrate le
giustificazioni prospettate in ricorso peraltro, ancora una volta, attraverso
richiami ad atti del processo che questa Corte non può consultare.

13. Per ciò che concerne, infine, il settimo motivo di ricorso, deve pervenirsi
a conclusioni diverse.
Risulta dal verbale d’udienza che il ricorrente aveva chiesto la concessione
dei benefici al giudice di primo grado, cosicché la Corte territoriale avrebbe
dovuto motivare sul punto, cosa che non ha fatto.
L’accoglimento del motivo di ricorso determinerebbe l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata, tuttavia deve rilevarsi che, nelle more del
presente giudizio, risultano maturati i termini massimi di prescrizione, con la
conseguenza che l’annullamento deve essere disposto senza rinvio perché i reati
ascritti all’imputato sono estinti per intervenuta prescrizione.

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se non altro per la natura permanente dei reati di occupazione abusiva di area

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
intervenuta prescrizione.

Così deciso in data 31.1.2014

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