Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9243 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9243 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC MAKO N. IL 23/05/1985
avverso la sentenza n. 1406/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G.: 3617/2015

Halilovic Mako ricorre avverso la sentenza 17 .2012 della Corte
d’Appello di Roma, che lo ha condannato per ricettazione, lamentando il vizio di
carenza ed illogicità della motivazione essendo stata esclusa l’ipotesi lieve della
ricettazione.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata sulla base del valore del furgone e della complessa
attività delittuosa .E’ noto,infatti, che nel momento del controllo di legittimità,
la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne
la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez.
5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^
sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955). Ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes del rocedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della ass
mende.
Rom il 1
bre 2015
Il Presidente
Il Corsi
re –

Motivi della decisione

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