Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9242 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9242 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAVELLA ANTONIO N. IL 16/08/1946
avverso la sentenza n. 2423/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per S2,Ccu.-eja cau,._Q_Lo
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

CAP.3.-

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.4.2012, la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Antonio LAVELLA avverso la sentenza con
la quale, il 12.7.2006, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia
applicava al predetto la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di

Severo, fino al 21-6-2006)
Osserva la Corte territoriale che la sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 cod. pen. è inappellabile.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il difetto di motivazione,
lamentando che la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni per le quali
egli è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione
dell’indulto, che avrebbe potuto operare nella fattispecie, avuto riguardo alla
data di commissione dei reati.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di
questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un
provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso
da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve
limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen.,
alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della
volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice
competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la
possibilità della conversione (v. ex pl. Sez. III n. 19980, 12 maggio 2009; SS. (JU.
n. 45371, 20 dicembre 2001).
Nel caso in cui, come nella fattispecie, il giudice che riceve l’atto di gravame
si pronunci sullo stesso, è legittima l’impugnazione dell’imputato e, in caso di

1

cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 3, comma 2 n. 8 e 4, n. 7 legge 75\1958 (in San

ricorso per cassazione, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza
impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l’originario gravame quale ricorso
(Sez. V n. 4016, 10 novembre 2000).
Ne consegue che la sentenza della Corte d’Appello di Bari deve essere
annullata senza rinvio con la conseguenza che l’appello – qualificato ricorso per
cassazione – va trattenuto da questa Corte per la decisione.

5. Avuto tuttavia riguardo al contenuto dello stesso, deve comunque

Occorre infatti ricordare che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto
non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino
incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione,
poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009).
Va aggiunto che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17
ottobre 2006).
Si osserva, infine, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle
parti, l’applicazione dell’indulto sarebbe stata comunque sottratta alla
disponibilità delle stesse (Sez. III n.41875, 10 novembre 2008 ed altre prec.
conf.), cosicché il ricorrente non può legittimamente sollevare alcuna doglianza
sul punto.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500,00.

2

pervenirsi da una declaratoria di inammissibilità del gravame

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza in data 19.4.2012 della Corte d’Appello di
,
Bari e qualificato come ricorso per cassazione l’originario atto di appello proposto

dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 12.7.2006 ex art. 444 cod. proc.
pen. lo dichiara inammissibile e condanna l’imputato al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 31.1.2014

dal LAVELLA Antonio avverso la sentenza di primo grado emessa dal Giudice

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