Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9242 del 15/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9242 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTINO SILVIO N. IL 31/01/1992
LANZALONGA EMANUELE N. IL 01/07/1990
avverso la sentenza n. 963/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G.: 54982/2014
Motivi della decisione

Valentino Silvio e Lanzalonga Emanuele ricorrono avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , che ha confermato
la condanna per rapina ed altro, riconoscendo le generiche e rideterminando la
pena ,lamentando entrambi il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità ,Valentino deducendo che la Corte non ha tenuto presente
alternative possibilità di ricostruzione dei fatti e Lanzalonga deducendo che la
motivazione reitera la valutazione del primo giudice ed appare contraddittoria
quando non riconosce la generiche nella massima estensione.
Il ricorsi sono entrambi inammissibili .
Quello di Valentino si apprezza per l’assoluta genericità essendo indiscriminatamente criticata tutta la motivazione della sentenza e pertanto la decisione
stessa della Corte : ma tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non
soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso di Lanzalonga è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1
c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata in relazione alla partecipazione dell’imputato alla rapina con le evidenze emerse dalla videoregistrazione .Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente
(Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass.,
Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955). (ex<4~~= 5 ke. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere elle- C/L (0'4 7_ condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi € 2;f.'t--"' profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 9-41-"IAAA-versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e , ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Ca a d4lJe ammende. Roma, 1 dic br 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA