Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9240 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9240 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANNARA ANGIOLA N. IL 23/12/1955
avverso la sentenza n. 358/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 12 aprile 2012, in riforma
della decisione emessa il 25.3.2010 dal Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata
di Cava dei Tirreni, appellata dal Procuratore Generale e da Angiola MANNARA,
imputata dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 71, 7293, 95 d.P.R. 380\01,

ordinato la demolizione del manufatto abusivo, confermando nel resto
l’impugnata sentenza con la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità
dell’imputata per tutti i reati a lei ascritti.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.

2.

Con un unico motivo di ricorso deduce l’inosservanza di norme

processuali, censurando il rigetto, da parte dei giudici del gravame,
dell’eccezione di nullità, con contestuale richiesta di rimessione in termini per la
proposizione dell’impugnazione per l’omessa notifica al difensore, Avv. Alfonso
Senatore, già nominato in primo grado unitamente ad altro difensore.
Osserva, a tale proposito, che la decisione da parte della Corte territoriale
avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa, essendosi impedito al
secondo difensore di presentare ulteriori e diversi motivi oltre a quelli già
prospettati dal codifensore e sottoscritti dall’imputata.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
Dalla sentenza impugnata risulta che, a seguito dell’eccezione formulata
all’udienza dell’8.3.2012 dal sostituto processuale del difensore fiduciario, Avv.
Marco Senatore, concernente l’omessa notifica del decreto di citazione e della
notifica della sentenza di primo grado al codifensore, Avv. Alfonso Senatore, la
Corte di appello ha disposto la rinnovazione del decreto di citazione a
quest’ultimo, rinviando all’udienza del 12.4.2012, all’esito della quale
pronunciava la sentenza impugnata.
Nella motivazione, la Corte territoriale evidenzia la infondatezza della

1

146, 181 d.lgs. 42\2004 e 734 cod. pen. (in Cava dei Tirreni, 23.8.2006), ha

eccezione formulata, avendo comunque l’imputata esercitato il suo diritto
all’impugnazione proponendo tempestivo appello tramite l’Avv. Marco Senatore,
sanando conseguentemente ogni eventuale nullità derivante dall’omessa notifica
al codifensore.

4. La decisione dei giudici del gravame, oggetto di doglianza da parte
dell’imputata, formulata, peraltro, in termini estremamente generici, risulta
giuridicamente corretta e perfettamente aderente ai principi giurisprudenziali già

Si è infatti precisato che il diritto dell’imputato ad impugnare ha natura
unitaria e fa capo esclusivamente all’interessato, anche se al difensore è
attribuita facoltà di esercitarlo, con la conseguenza che la nullità derivante
dall’omessa notificazione dell’avviso di deposito della sentenza al difensore è
sanata dalla circostanza che l’imputato proponga personalmente impugnazione o
che vi provveda l’altro difensore (Sez. IV n. 31290, 22 luglio 2013; Sez. I n. 2613,
27 gennaio 2005; Sez. Il n. 48302, 15 dicembre 2004; Sez. V n. 25007, 20 giugno
2001).
Va peraltro rilevato che il codifensore, Avv. Alfonso Senatore, è stato posto in
grado, attraverso la notifica del decreto di citazione previo rinvio ad altra
udienza, di esercitare ogni sua attività difensiva nel giudizio di impugnazione.
Egli ha partecipato al giudizio di secondo grado mediante sostituto processuale,
cosicché lo svolgimento attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione
svolge effetti sananti di eventuali vizi (cfr. Sez. Il n. 28882, 1.7.2004).

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
Va peraltro aggiunto che, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per
cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare
le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione (cfr., da ultimo, Sez. Il n.28848, 8 luglio 2013) che, nella fattispecie,
viene indicata nella sentenza impugnata come non ancora spirata alla data della
pronuncia in considerazione dei periodi di sospensione ammontanti a complessivi
mesi 8 e giorni 5.

2

fissati in materia da questa Suprema Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in data 31.1.2014

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