Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 924 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 924 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MATTEIS FABIO N. IL 14/02/1971
avverso la sentenza n. 5886/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 6 maggio 2008 dal locale Tribunale, appellata da DE MATTEIS Fabio, dichiarato responsabile
del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 7 marzo 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
quale complice della persona che materialmente aveva operato la sottrazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente affrontato tutte le doglianze — proposte con il ricorso nel contesto
di una ricostruzione alterativa degli elementi di prova — ritenendo con motivazione adeguata che
le affermazioni dello ZECCA che aveva visto il prevenuto nascondere la borsa sotto il piumino
fossero attendibili e confermate.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.